Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 30 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:506
Date30 June 2022
Celex Number62021CC0280
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 30 giugno 2022 (1)

Causa C-280/21

P.I.

con l’intervento di

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Requisiti per la concessione dello status di rifugiato – Rischio di subire persecuzioni – Motivi di persecuzione – Nozione di “opinione politica” – Resistenza a un gruppo corrotto con influenza a livello statale»






I. Introduzione

1. La presente causa verte sull’interpretazione della nozione di «opinione politica», come definita dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (2).

2. Rispondendo alla questione sollevata, la Corte potrà chiarire a cosa corrispondano le opinioni politiche atte a fondare una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato quando esse non siano rivendicate dal richiedente, bensì attribuitegli dal responsabile della persecuzione.

3. Proporrò alla Corte di rispondere che le opinioni politiche attribuite devono, al contempo, corrispondere alla definizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95, essere dimostrate alle condizioni di cui all’articolo 4 di detta direttiva ed essere tali da comportare rappresaglie da parte delle autorità statali.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

4. La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (3), come integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 (4) (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), prevede al capo I, articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, che il termine «rifugiato» si applica a chiunque, «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio (…), non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

B. Diritto dell’Unione

5. Il considerando 12 della direttiva 2011/95 enuncia quanto segue:

«Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri».

6. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

d) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

(...)».

7. L’articolo 4, paragrafo 5, della suddetta direttiva prevede quanto segue:

«Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e

e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile».

8. L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», così dispone:

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a) lo Stato;

(...)

c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7».

9. L’articolo 9 della direttiva 2011/95, intitolato «Atti di persecuzione», è così formulato:

«1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [(5)]; oppure

b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:

(...)

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

(...)

3. In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti».

10. L’articolo 10 della direttiva 2011/95, intitolato «Motivi di persecuzione», prevede al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2:

«1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

(...)

e) il termine “opinione politica” si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni».

C. Diritto lituano

11. In Lituania, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono regolati dalla Lietuvos Respublikos įstatymas «Dėl užsieniečių teisinės padėties» Nr. IX-2206 (legge della Repubblica di Lituania sullo status giuridico degli stranieri n. IX-2206) (6), del 29 aprile 2004, nella versione applicabile al caso di specie, che recepisce nel diritto interno, tra l’altro, la direttiva 2011/95.

12. L’articolo 71, paragrafo 3, punto 4, di tale legge così dispone:

«[È responsabilità] del richiedente asilo presentare, al momento dell’esame della sua domanda, tutti i documenti di cui dispone e spiegazioni dettagliate corrispondenti alla realtà in merito ai motivi della sua domanda d’asilo, alla sua identità e alle circostanze del suo ingresso e soggiorno nella Repubblica di Lituania, oltre all’obbligo di collaborare con i dipendenti e i funzionari delle autorità competenti».

13. L’articolo 83 di detta legge, che disciplina la valutazione della domanda di asilo, dispone, ai paragrafi 1, 2 e 5:

«1. La domanda di asilo e le informazioni fornite dal richiedente a sostegno della sua domanda sono valutate in collaborazione con il richiedente asilo medesimo.

2. Qualora, nel corso dell’esame della domanda, si accerti che gli elementi relativi alla determinazione dello status del richiedente asilo non possono essere dimostrati da prove documentali, nonostante i suoi sinceri sforzi, tali elementi sono valutati a favore del richiedente e la domanda di asilo è considerata fondata, se detta domanda è stata presentata non appena possibile, a meno che il richiedente non possa addurre un valido motivo per non averlo fatto, se il richiedente asilo ha presentato tutti gli elementi pertinenti a sua disposizione e ha fornito una spiegazione soddisfacente in merito alla mancanza di altre prove, e se le sue dichiarazioni sono considerate plausibili e coerenti e non contraddette dalle informazioni specifiche e generali note e pertinenti per la sua domanda.

(...)

5. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e gli elementi che non possono essere confermati da prove documentali sono respinti se, nel corso dell’esame della domanda di asilo, il richiedente altera l’indagine, la ritarda...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT