Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 21 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:489
Date21 June 2022
Celex Number62020CC0704
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 21 giugno 2022 (1)

Cause riunite C704/20 e C39/21

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

C,

B (C704/20)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)]

e


X

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C39/21)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattenimento di cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Condizioni di legittimità del trattenimento – Direttiva 2008/115/CEArticolo 15Direttiva 2013/33/UEArticolo 9Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo giurisdizionale delle condizioni del trattenimento e del mantenimento in stato di trattenimento – Esame d’ufficio da parte del giudice delle condizioni di legittimità del trattenimento – Motivazione delle sentenze – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali»






I. Introduzione

1. La problematica relativa all’esame d’ufficio da parte di un giudice nazionale di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione è stata esaminata in più occasioni dalla Corte in diversi settori da quest’ultimo disciplinati. Affrontare tale problematica nel contesto del trattenimento di cittadini di paesi terzi, con la sfida inerente alla protezione del diritto alla libertà (2), consente, in ampia misura, di rinnovare l’approccio adottato sinora. L’importanza di tale diritto e il ruolo essenziale svolto dal giudice nella sua tutela inducono, infatti, a guardare con un certo sospetto le norme processuali che limitano la funzione del giudice in detto ambito.

2. Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono, essenzialmente, sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (3), dell’articolo 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (4), e dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (5), in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

3. Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie tra, da un lato, B, C e X, cittadini di paesi terzi, e, dall’altro, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Segretario di Stato») con riferimento alla legittimità di misure di trattenimento o di mantenimento in tale stato.

4. La questione principale sollevata dal presente rinvio pregiudiziale consiste nello stabilire se una norma processuale nazionale possa limitare l’esercizio, da parte di un giudice nazionale, del controllo della legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato ad esso incombente, impedendogli di prendere in considerazione motivi o argomenti non dedotti dal ricorrente. Si tratta quindi di stabilire se, in forza del diritto dell’Unione, detto giudice possa, o addirittura debba, esaminare d’ufficio le condizioni di legittimità di un trattenimento.

5. A fronte della varietà di modelli attuati dagli Stati membri per garantire il controllo della legittimità del trattenimento di cittadini di paesi terzi, il ruolo della Corte non consiste nello stabilire se un determinato modello sia preferibile a un altro. Essa è invece chiamata a verificare se le norme processuali nazionali integrino strumenti accettabili di attuazione degli obblighi derivanti dal diritto derivato dell’Unione o se, al contrario, tali norme ledano l’effettività del diritto dell’Unione e debbano, di conseguenza, essere disapplicate dai giudici nazionali.

6. Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare, in risposta alla questione pregiudiziale vertente sull’esame d’ufficio delle condizioni di legittimità di un trattenimento, che l’articolo 15 della direttiva 2008/115, l’articolo 9 della direttiva 2013/33 e l’articolo 28 del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale chiamato a controllare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato di un cittadino di un paese terzo deve verificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che reputa pertinenti, il rispetto delle regole generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità, a prescindere dai motivi e dagli argomenti da quest’ultimo invocati a fondamento del suo ricorso. Queste stesse disposizioni ostano a una norma processuale nazionale che ha l’effetto di impedire a tale giudice di compiere d’ufficio detta verifica e di rilasciare un cittadino di un paese terzo benché accerti la contrarietà del trattenimento al diritto dell’Unione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

7. Nel quadro delle presenti cause assumono rilevanza centrale le disposizioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2008/115, agli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, all’articolo 28 del regolamento n. 604/2013 e agli articoli 6 e 47 della Carta.

B. Diritto dei Paesi Bassi

1. Legge sugli stranieri

8. L’articolo 59, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), del 23 novembre 2000, come modificata con decorrenza dal 31 dicembre 2011 ai fini del recepimento della direttiva 2008/115 nel diritto dei Paesi Bassi (6), stabilisce che, qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale lo richiedano, lo straniero il cui soggiorno non sia regolare può essere sottoposto dal Segretario di Stato a una misura di trattenimento ai fini del suo allontanamento.

9. A norma dell’articolo 59, paragrafo 5, della Vw 2000, il trattenimento previsto al paragrafo 1 di tale articolo non può, in linea di principio, superare i sei mesi. Tuttavia, in forza dell’articolo 59, paragrafo 6, della medesima legge, il termine previsto al paragrafo 5 può essere prorogato di altri dodici mesi, se, benché sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, il procedimento di allontanamento rischi di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

10. L’articolo 59a della Vw 2000 dispone che i cittadini stranieri cui è applicabile il [regolamento n. 604/2013] possono, nel rispetto dell’articolo 28 del regolamento di cui trattasi, essere trattenuti in vista del loro trasferimento verso lo Stato membro competente.

11. L’articolo 59b della Vw 2000 prevede che determinati cittadini stranieri che hanno richiesto un permesso di soggiorno possono essere trattenuti se tale misura è necessaria per stabilire l’identità o la cittadinanza del richiedente o per definire altri elementi necessari per valutare la domanda, in particolare, se sussiste il rischio che egli si renda irreperibile.

12. L’articolo 91 della Vw 2000 enuncia, al paragrafo 2, quanto segue:

«Se [l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi)] ritiene che una censura invocata non possa giustificare l’annullamento, può limitarsi a tale valutazione nella motivazione della propria decisione».

13. L’articolo 94 della Vw 2000 è così formulato:

«1. A seguito dell’adozione di una decisione che comporta una misura privativa della libertà prevista agli articoli (...) 59, 59a e 59b, [il Segretario di Stato] ne informa il [tribunale competente] entro ventotto giorni a decorrere dalla notifica di detta decisione salvo che il cittadino straniero abbia, egli stesso, già presentato ricorso. Con la comunicazione al [tribunale], si presume che il cittadino straniero abbia presentato ricorso avverso la decisione che dispone una misura privativa della libertà. Il ricorso è diretto anche all’ottenimento di un indennizzo.

(...)

4. Il tribunale fissa immediatamente la data della trattazione in udienza. L’udienza si tiene entro quattordici giorni dal ricevimento del ricorso o della comunicazione. (...)

5. (...) La sentenza scritta è emanata nei sette giorni successivi alla chiusura del dibattimento. (...)

6. Qualora reputi che l’applicazione o l’esecuzione della misura è contraria alla presente legge o qualora ritenga, previa valutazione dell’insieme degli interessi coinvolti, che la misura non è giustifica, il tribunale adito accoglie il ricorso. In questo caso, il tribunale ordina la revoca della misura o la modifica delle sue modalità di applicazione.

(...)».

14. L’articolo 96 della Vw 2000 così recita:

«1. Se il ricorso di cui all’articolo 94 è dichiarato infondato e il cittadino straniero impugna la proroga della misura privativa della libertà, il tribunale conclude l’istruttoria entro un termine di una settimana a decorrere dal ricevimento del ricorso (...).

(...)

3. Qualora reputi che l’applicazione o l’esecuzione della misura sia contraria alla presente legge o qualora ritenga, previa valutazione dell’insieme degli interessi coinvolti, che la misura non sia ragionevolmente giustificata...

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