Opinion of Advocate General Kokott delivered on 27 October 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:845
Date27 October 2022
Celex Number62022CC0492
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 27 ottobre 2022 (1)

Causa C492/22 (PPU)

CJ

con l’intervento di

Openbaar Ministerie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Articolo 12 – Articolo 24, paragrafo 1 – Rinvio della consegna della persona ricercata – Mantenimento in custodia – Necessità dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Procuratore – Procedimento penale nello Stato membro di esecuzione – Assenza di rinuncia al diritto di presenziare al processo – Diritto a un equo processo»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 12 e dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché sugli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso il 31 agosto 2021 dal Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny (Tribunale regionale di Cracovia, III sezione penale, Polonia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a CJ, cittadino polacco.

3. Le questioni pregiudiziali vertono, in sostanza, sulle condizioni alle quali la consegna di una persona può essere rinviata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, al fine di svolgere un procedimento penale parallelo nello Stato membro di esecuzione mantenendo tale persona in stato di custodia. In tale contesto, occorre precisare, in particolare, la portata della nozione di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» nonché le conseguenze di atti emanati da un’autorità non giudiziaria, comprese le condizioni alle quali un controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice indipendente può regolarizzare un atto del genere.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. Ai sensi del considerando 8 della decisione quadro 2002/584:

«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».

5. A termini dell’articolo 5 di tale decisione quadro, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

«(...)

3. Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

6. L’articolo 6, paragrafo 2, di detta decisione quadro prevede quanto segue:

«Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo».

7. L’articolo 12 della medesima decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia», così dispone:

«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

8. Ai sensi dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termine per la consegna»:

«1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

9. L’articolo 24 di tale decisione quadro, intitolato «Consegna rinviata o condizionale», prevede quanto segue:

«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo.

2. Invece di rinviare la consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente».

10. L’articolo 26, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede quanto segue:

«Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

B. Diritto dei Paesi Bassi

11. La wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (legge che attua la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195), come successivamente modificata (in prosieguo: la «legge sulla consegna»), attua la decisione quadro 2002/584.

12. Ai sensi dell’articolo 1, lettera e), della legge sulla consegna, l’espressione «officier van justitie (procuratore)» comprende «qualsiasi officier van justitie (procuratore) e, in mancanza, l’officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam (procuratore del distretto giudiziario di Amsterdam, Paesi Bassi)».

13. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della legge sulla consegna:

«Prima della chiusura dell’istruttoria in udienza, il tribunale decide d’ufficio sul mantenimento in custodia della persona ricercata, affinché quest’ultima sia trattenuta o sottoposta a fermo di polizia».

14. Gli articoli da 33 a 36 della legge sulla consegna prevedono quanto segue:

«Articolo 33

La privazione della libertà disposta ai sensi dell’articolo 27 cessa – a meno che sia mantenuta per altre ragioni – non appena:

a. il tribunale o l’officier van justitie (procuratore), d’ufficio o su istanza della persona ricercata o del suo difensore, lo ordina;

b. sono trascorsi dieci giorni dalla data della decisione, a meno che il tribunale, decidendo sulla requisitoria dell’officier van justitie (procuratore), abbia nel frattempo prorogato la custodia.

Articolo 34

1. La privazione della libertà di cui all’articolo 33, lettera b), può essere prorogata per un periodo non superiore a dieci giorni.

2. In deroga al paragrafo 1, la privazione della libertà può essere prorogata per un periodo non superiore a trenta giorni quando:

(...)

b. la consegna è autorizzata, ma la consegna effettiva non è potuta avvenire entro il termine impartito.

(...)

Articolo 35

1. La consegna effettiva della persona richiesta avviene il più presto possibile dopo la decisione che autorizza la consegna totale o parziale, e non oltre dieci giorni da tale decisione. L’officier van justitie (procuratore) determina il luogo e l’ora [della consegna effettiva], dopo aver consultato l’autorità giudiziaria emittente.

2. Qualora, a causa di circostanze particolari, la consegna effettiva non possa avvenire entro il termine stabilito al paragrafo 1, viene fissata una nuova data di comune accordo. In tale ipotesi, la consegna effettiva avviene entro dieci giorni dalla data concordata.

3...

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