Opinion of Advocate General Medina delivered on 25 January 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62022CC0753 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:82 |
| Date | 25 January 2024 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 25 gennaio 2024 (1)
Causa C‑753/22
QY
contro
Bundesrepublik Deutschland
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Decisione di riconoscere lo status di rifugiato adottata da uno Stato membro – Rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in tale Stato membro – Conseguenze della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro – Esame della nuova domanda da parte di tale altro Stato membro – Determinazione degli eventuali effetti vincolanti extraterritoriali della decisione di riconoscere lo status di rifugiato – Riconoscimento reciproco – Scambio di informazioni»
I. Introduzione
1. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito nel procedimento tra QY, cittadina siriana che ha ottenuto lo status di rifugiata in Grecia, e il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l’«ufficio federale»), concernente la decisione di quest’ultimo di respingere la domanda di QY diretta al riconoscimento di tale status.
2. Nella presente causa la Germania, Stato membro al quale è stata presentata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (in prosieguo: il «secondo Stato membro»), non può rinviare QY in Grecia, Stato membro che le ha riconosciuto per primo tale status (in prosieguo: il «primo Stato membro»), dal momento che ciò la esporrebbe a un grave rischio di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in tale Stato membro (2).
3. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto primario dell’Unione e le disposizioni pertinenti di tre atti di diritto derivato adottati nel settore del diritto dei rifugiati dell’Unione, vale a dire il regolamento Dublino III (3), la direttiva procedure (4) e la direttiva qualifiche (5), debbano essere interpretati nel senso che il secondo Stato membro è tenuto a riconoscere lo status di rifugiato già riconosciuto dal primo Stato membro, senza condurre un ulteriore esame dei requisititi sostanziali necessari per beneficiare di tale status.
4. La presente causa solleva la questione se possa sussistere un riconoscimento reciproco delle decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato tra gli Stati membri e, in caso affermativo, se detto riconoscimento continui a operare anche nel caso in cui il principio di fiducia reciproca non possa più essere applicato. Questioni analoghe sono attualmente oggetto di altre tre altre cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (6).
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
5. L’articolo 78, paragrafi 1 e 2, TFUE stabilisce quanto segue:
«1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 [(7)] [in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»] (...).
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo [in prosieguo: il [CEAS] che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione;
(...)».
1. Regolamento Dublino III
6. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».
7. L’articolo 34 di tale regolamento prevede norme relative allo scambio di informazioni.
2. Direttiva procedure
8. L’articolo 33 della direttiva procedure, intitolato «Domande inammissibili», ai paragrafi 1 e 2, lettera a), prevede quanto segue:
«1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del [regolamento Dublino III], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della [direttiva procedure], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:
a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale».
3. Direttiva qualifiche
9. L’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva qualifiche riguarda l’esame dei fatti e delle circostanze relativi alle domande di protezione internazionale.
10. Anche gli articoli 11, 12, 13 e 14 di tale direttiva sono pertinenti ai fini della presente causa.
B. Diritto tedesco
11. L’articolo 60, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AufenthG»), prevede che, in forza della Convenzione di Ginevra, «[u]no straniero non può essere espulso verso uno Stato in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».
12. Secondo il giudice del rinvio, in forza dell’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, dell’AufenthG, quando a una persona è stato riconosciuto lo status di rifugiato al di fuori del territorio federale rispetto ad un determinato Stato, il riconoscimento di tale status preclude la sua espulsione, da parte delle autorità tedesche, verso tale Stato. Mediante l’adozione della norma in parola, il legislatore tedesco ha attribuito effetti obbligatori al riconoscimento di tale status, che è limitato al rifiuto di espellere l’interessato, ma non ha creato alcun nuovo diritto per quanto attiene al riconoscimento dello status di rifugiato.
III. Controversia nel procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
13. QY, cittadina siriana, ha ottenuto lo status di rifugiato in Grecia nel 2018. In data non indicata dal giudice del rinvio, QY ha presentato una domanda di protezione internazionale in Germania.
14. Nella sua sentenza, un giudice amministrativo tedesco ha stabilito che, a causa delle condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia, QY correva un grave rischio di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta, sicché non poteva essere rinviata in tale Stato membro.
15. Con decisione del 1° ottobre 2019, l’ufficio federale ha concesso a QY la protezione sussidiaria e ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
16. Il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania) ha respinto il ricorso proposto da QY a motivo del fatto che il diritto invocato non poteva fondarsi soltanto sul fatto che lo status di rifugiato le era già stato riconosciuto in Grecia. Il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) ha dichiarato la domanda infondata, poiché la ricorrente non era esposta al rischio di subire persecuzioni in Siria.
17. QY ha quindi proposto ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), giudice del rinvio. Essa sostiene che l’ufficio federale è vincolato allo status di rifugiato precedentemente riconosciutole dalla Grecia.
18. Il giudice del rinvio osserva che nessuna disposizione del diritto tedesco conferisce a QY il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato concesso da un altro Stato membro. Esso sottolinea altresì che la sua domanda non poteva essere dichiarata inammissibile dalle autorità tedesche, dato che, sebbene a QY fosse stato concesso lo status di rifugiato in Grecia, ella sarebbe esposta al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, nel caso in cui fosse rinviata in tale Stato membro. Il giudice del rinvio sottolinea che è necessario determinare le conseguenze giuridiche...
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