Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 November 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:942
Date18 November 2021
Celex Number62020CC0140
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 18 novembre 2021 (1)

Causa C140/20

G.D.

contro

The Commissioner of the Garda Síochána,

Minister for Communications, Energy and Natural Resources,

Attorney General

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/58/CEArticolo 15, paragrafo 1Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1 – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e alla localizzazione – Accesso ai dati conservati – Utilizzo dei dati conservati come elemento di prova in un processo penale»






1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale – alla quale si aggiungono quelle delle cause riunite C‑793/19, SpaceNet, e C‑794/19, Telekom Deutschland, sulle quali presento parimenti le mie conclusioni (2) in data odierna – evidenzia, ancora una volta, la preoccupazione suscitata in alcuni Stati membri dalla giurisprudenza della Corte in materia di conservazione e accesso ai dati personali generati nel settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nelle conclusioni relative alle cause C‑511/18 e C‑512/18, La Quadrature du Net e a. (3), e C‑520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (4), ho indicato quali tappe più importanti di tale giurisprudenza, fino ad allora, quelle seguenti:

– la sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (5), che ha dichiarato l’invalidità della direttiva 2006/24/CE (6) in quanto comportava un’ingerenza non proporzionata nei diritti sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

– la sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (7), in cui è stato dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (8) osta ad una normativa nazionale che preveda una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione per finalità di lotta contro le forme gravi di criminalità;

– la sentenza del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal (9), che ha confermato l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, precisando l’importanza a tale riguardo del principio di proporzionalità.

3. Nel 2018 taluni giudici di alcuni Stati membri si sono rivolti alla Corte, nelle rispettive domande di pronuncia pregiudiziale, esprimendo i loro dubbi sulla questione se tali sentenze (del 2014, 2016 e 2018) potessero privare le autorità statali di uno strumento necessario per la salvaguardia della sicurezza nazionale e la lotta contro la criminalità e il terrorismo.

4. Quattro di dette domande di pronuncia pregiudiziale hanno dato luogo alle sentenze Privacy International (10) e La Quadrature du Net e a. (11), entrambe del 6 ottobre 2020, che hanno sostanzialmente confermato la giurisprudenza della sentenza Tele2 Sverige, pur introducendo alcune sfumature aggiuntive.

5. Per la loro provenienza (la Grande Sezione della Corte), il loro contenuto e il loro intento di illustrare nel dettaglio, in dialogo con i giudici del rinvio, i motivi che, nonostante tutto, giustificano le tesi ivi esposte, ci si potrebbe attendere che queste due sentenze «riepilogative» del 6 ottobre 2020 abbiano risolto il dibattito. A qualsiasi altra domanda di pronuncia pregiudiziale sul medesimo argomento corrisponderebbe quindi un’ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

6. Tuttavia, prima del 6 ottobre 2020 erano pervenute presso la cancelleria della Corte altre tre domande di pronuncia pregiudiziale (quella del presente procedimento e quelle delle cause riunite C‑793/19 e C‑794/19) il cui contenuto metteva nuovamente in discussione la giurisprudenza elaborata in merito all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

7. La Corte ha comunicato ai giudici del rinvio le sentenze del 6 ottobre 2020, affinché ritirassero, se lo volevano, le loro domande di pronuncia pregiudiziale. Dinanzi alla sua volontà di mantenerla, come spiegherò nel prosieguo (12), è stato deciso di non applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura e di lasciare che la Grande Sezione della Corte risponda a tale questione.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Direttiva 2002/58

8. Ai sensi dell’articolo 5 («Riservatezza delle comunicazioni»), paragrafo 1:

«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza».

9. L’articolo 6 («Dati sul traffico») così dispone:

«1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.

2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

(…)».

10. L’articolo 15 («Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE») (13), prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea».

B. Diritto nazionale. Communications (Retention of Data) Act 2011 [legge del 2011 sulle comunicazioni (conservazione dei dati); in prosieguo: la «legge del 2011»]

11. Al punto 3 della decisione di rinvio, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) illustra la normativa nazionale come segue:

– «La legge del 2011 è stata promulgata con il preciso scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/24.

– L’articolo 3 della legge impone a tutti i prestatori di servizi di conservare i “dati relativi alla telefonia fissa e alla telefonia mobile” per un periodo di due anni.

– Si tratta dei dati che identificano la fonte, la destinazione, la data e l’ora di inizio e di fine di una comunicazione, il tipo di comunicazione in questione nonché il tipo e l’ubicazione geografica delle apparecchiature di comunicazione utilizzate. Il contenuto delle comunicazioni non rientra in questo tipo di dati.

– I dati conservati possono essere consultati e divulgati in seguito a un’istanza di divulgazione. L’articolo 6 della legge del 2011 stabilisce le condizioni alle quali può essere presentata un’istanza di divulgazione e il paragrafo 1 stabilisce che un membro dell’An Garda Síochána (corpo di polizia nazionale, Irlanda), di grado non inferiore a “chief superintendent” (sovrintendente capo), possa presentare un’istanza di divulgazione qualora tale membro ritenga che i dati siano necessari, tra l’altro, alla prevenzione, all’accertamento, alle indagini o al perseguimento di reati gravi. Per “reato grave” si intende un reato punibile con la detenzione per un periodo pari o superiore a cinque anni, nonché gli altri reati elencati all’allegato 1 della legge [del 2011].

– Tra i meccanismi di sorveglianza previsti dalla legge del 2011 figurano la procedura di reclamo di cui all’articolo 10 della stessa e le funzioni di un “designated judge” (giudice designato), come previsto all’articolo 12, al quale è affidato il compito di esaminare l’applicazione delle disposizioni [di detta] legge.

– (...) In materia di politica interna, il Commissioner of the Garda Síochána (Commissario della polizia nazionale) ha stabilito che le istanze di divulgazione dei dati relativi alla telefonia presentate ai sensi della legge del 2011 [avrebbero dovuto] essere trattate, in modo centralizzato, da un unico sovrintendente capo. In materia di divulgazione, il sovrintendente capo responsabile era il capo della sezione sicurezza e informazione della polizia nazionale ed è tale soggetto che decide in ultima analisi se presentare un’istanza di divulgazione ai prestatori di servizi di comunicazione ai sensi delle disposizioni della legge...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT