Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 November 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:939
Date18 November 2021
Celex Number62019CC0793
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 18 novembre 2021 (1)

Cause riunite C-793/19 e C-794/19

Bundesrepublik Deutschland

contro

SpaceNet AG (C-793/19)

Telekom Deutschland GmbH (C-794/19)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e protezione della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CEArticolo 15, paragrafo 1Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6, 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1 – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di connessione ai fini della repressione dei reati gravi o della prevenzione di un rischio concreto per la sicurezza nazionale»






1. Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, alle quali si aggiunge quella della causa C‑140/20 (2), evidenziano, ancora una volta, la preoccupazione suscitata in alcuni Stati membri dalla giurisprudenza della Corte in materia di conservazione e accesso ai dati personali generati nel settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nelle conclusioni relative alle cause C‑511/18 e C‑512/18, La Quadrature du Net e a. (3), e C‑520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (4), ho indicato quali tappe più importanti di tale giurisprudenza, fino ad allora, quelle seguenti:

– la sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (5), che ha dichiarato l’invalidità della direttiva 2006/24/CE (6) in quanto comportava un’ingerenza non proporzionata nei diritti sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

– la sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (7), in cui è stato dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (8) osta ad una normativa nazionale che preveda una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione per finalità di lotta contro le forme gravi di criminalità;

– la sentenza del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal (9), che ha confermato l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, precisando l’importanza a tale riguardo del principio di proporzionalità.

3. Nel 2018 taluni giudici di alcuni Stati membri si sono rivolti alla Corte, nelle rispettive domande di pronuncia pregiudiziale, esprimendo i loro dubbi sulla questione se tali sentenze (del 2014, 2016 e 2018) potessero privare le autorità statali di uno strumento necessario per la salvaguardia della sicurezza nazionale e la lotta contro la criminalità e il terrorismo.

4. Quattro di dette domande di pronuncia pregiudiziale hanno dato luogo alle sentenze Privacy International (10) e La Quadrature du Net e a. (11), entrambe del 6 ottobre 2020, che hanno sostanzialmente confermato la giurisprudenza della sentenza Tele2 Sverige, pur introducendo alcune sfumature aggiuntive.

5. Per la loro provenienza (la Grande Sezione della Corte), il loro contenuto e il loro intento di illustrare nel dettaglio, in dialogo con i giudici del rinvio, i motivi che, nonostante tutto, giustificano le tesi ivi esposte, ci si potrebbe attendere che queste due sentenze «riepilogative» del 6 ottobre 2020 abbiano risolto il dibattito. A qualsiasi altra domanda di pronuncia pregiudiziale sul medesimo argomento corrisponderebbe quindi un’ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

6. Tuttavia, prima del 6 ottobre 2020 erano pervenute presso la cancelleria della Corte altre tre domande di pronuncia pregiudiziale (le due riunite nel presente procedimento e quella della causa C‑140/20), il cui contenuto metteva nuovamente in discussione la giurisprudenza elaborata in merito all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

7. La Corte ha comunicato ai giudici del rinvio le sentenze del 6 ottobre 2020, affinché essi ritirassero, se lo volevano, le domande di pronuncia pregiudiziale. Dinanzi alla loro volontà di mantenerle, come spiegherò nel prosieguo (12), è stato deciso di non applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura e di lasciare che la Grande Sezione della Corte risponda a tali questioni.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Direttiva 2002/58

8. Ai sensi dell’articolo 5 («Riservatezza delle comunicazioni»), paragrafo 1:

«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza».

9. L’articolo 6 («Dati sul traffico») così dispone:

«1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.

2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

(…)».

10. L’articolo 15 («Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE») (13), prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea».

B. Diritto nazionale

1. Telekommunikationsgesetz (legge relativa alle telecomunicazioni; in prosieguo: il «TKG»)

11. L’articolo 113a, paragrafo 1, così recita:

«Gli obblighi concernenti la conservazione, l’utilizzo e la sicurezza dei dati relativi al traffico definiti negli articoli da 113b a 113g riguardano gli operatori che forniscono agli utenti finali servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico».

12. L’articolo 113b prevede quanto segue:

«(1) Gli operatori di cui all’articolo 113a devono conservare i dati nel territorio nazionale nel modo seguente:

1. per dieci settimane nel caso dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3,

2. per quattro settimane nel caso dei dati relativi all’ubicazione di cui al paragrafo 4.

(2) I fornitori di servizi di telefonia accessibili al pubblico conservano

1. il numero di telefono o altro identificativo della linea chiamante e della linea chiamata, nonché di ogni altra linea utilizzata in caso di commutazione o trasferimento di chiamata,

2. la data e l’ora di inizio e fine del collegamento con indicazione del relativo fuso orario,

3. le indicazioni del servizio utilizzato, qualora possano essere utilizzati diversi servizi nell’ambito della telefonia,

4. nel caso della telefonia mobile, inoltre

a) l’identificativo internazionale degli abbonati alla telefonia mobile per la linea chiamante e la linea chiamata,

b) l’identificativo internazionale dell’apparecchiatura terminale chiamante e chiamata,

c) la data e l’ora della prima attivazione del servizio con indicazione del relativo fuso orario, in caso di servizi prepagati,

5. nel caso di telefonia via Internet, anche gli indirizzi IP (protocollo Internet) della linea chiamante e della linea chiamata e gli identificativi di utente attribuiti.

Il primo comma si applica mutatis mutandis

1. in caso di comunicazione tramite SMS, messaggio multimediale o simile; in tal caso, le indicazioni di cui al primo comma, punto 2, sono sostituite dall’ora di invio e di ricezione del messaggio;

2. alle chiamate senza risposta o non riuscite per un intervento dell’operatore di rete (...).

(3) I fornitori di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico conservano

1. l’indirizzo IP assegnato all’abbonato ai fini dell’uso di Internet,

2. l’identificativo univoco della linea attraverso la quale ha luogo l’uso di Internet, nonché l’identificativo di utente attribuito,

3. la data e l’ora di inizio e fine dell’uso di Internet dall’indirizzo IP assegnato, con indicazione del relativo fuso orario.

(4) In caso di utilizzo di servizi di telefonia mobile deve essere conservata l’indicazione delle celle telefoniche utilizzate all’inizio del collegamento da chi effettua la chiamata e da chi la riceve. Per quanto riguarda i servizi di accesso a Internet...

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