Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 24 February 2022.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62020CC0501
ECLIECLI:EU:C:2022:138
Date24 February 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 24 febbraio 2022 (1)

Causa C-501/20

M P A

contro

LC D N M T

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) no2201/2003 – Articoli 3, 7, 8 e 14 – Nozione di “residenza abituale”– Competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) no4/2009 – Articoli 3 e 7– Cittadini di due Stati membri diversi, residenti in uno Stato terzo in quanto agenti contrattuali dell’Unione – Determinazione della competenza – Forum necessitatis – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»






I. Introduzione

1. «Il principio di prossimità (...) è più vicino alla vita e questo è il suo blasone. Esso porta con sé una lezione di modestia insegnandoci che nessuna volontà politica, nessun giudice, quale che sia la purezza delle sue intenzioni, può pretendere a lungo di governare secondo le proprie leggi rapporti di vita che sono fuori dalla sua portata)» (2). Pur essendo state scritte nel 1986, le parole di Paul Lagarde non hanno perduto nulla della loro pertinenza. Infatti, il principio di prossimità si trova oggi al centro dei regolamenti dell’Unione in materia matrimoniale e di obbligazioni alimentari.

2. In maniera generale, la situazione di un cittadino di uno Stato membro assegnato in un altro Stato membro o in uno Stato terzo per ragioni professionali è oggi una situazione ordinaria. Tale situazione si complica se il cittadino interessato decide di separarsi o di divorziare, e ancor più qualora il giudice di uno Stato membro adito debba determinare la sua competenza internazionale per quanto riguarda non soltanto lo scioglimento dell’unione e la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni, ma anche l’assegno alimentare per questi ultimi nonché il godimento dell’alloggio familiare nello Stato terzo. Questa è la situazione che ricorre della presente causa.

3. Con le sue questioni pregiudiziali, l’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) pone alla Corte interrogativi sull’interpretazione degli articoli 3, 7, 8 e 14 del regolamento (CE) nº2201/2003 (3) e degli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) nº 4/2009 (4) nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

4. Tali questioni condurranno la Corte a soffermarsi, innanzitutto, sull’interpretazione degli articoli 3 e 8 del regolamento n. 2201/2003 nonché dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 e, pertanto, sulla nozione di «residenza abituale», in particolare qualora i coniugi siano agenti contrattuali dell’Unione europea che svolgono le loro funzioni in uno Stato terzo in cui essi godono, secondo quanto asserito, dello status diplomatico. La Corte dovrà poi determinare la competenza residuale in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale nel caso in cui il convenuto sia cittadino di uno Stato membro e, pertanto, avrà la possibilità di esaminare il collegamento tra gli articoli 6, 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003. Infine, la Corte dovrà precisare la portata del forum necessitatis, considerato all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, ai fini della determinazione dell’assegno alimentare per minori, nonché quella dell’articolo 47 della Carta, ai fini dell’interpretazione di tali disposizioni.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

5. L’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna») (5), dispone:

«1. L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:

a) azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

b) azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;

c) azione circa un’attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori dalle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.

6. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna:

«Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37».

B. Diritto delll’Unione

1. Regolamento no2201/2003

7. L’articolo 3 del regolamento nº2201/2003, dal titolo «Competenza generale», cosí dispone:

«1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

– la residenza abituale dei coniugi, o

– l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

– la residenza abituale del convenuto, o

– in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.

(...)».

8. A termini dell’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5»:

«Il coniuge che

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro, o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri,

può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5».

9. L’articolo 7 del detto regolamento, dal titolo «Competenza residua», recita, al paragrafo 1:

«Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

10. L’articolo 8 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede, al paragrafo 1:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».

11. L’articolo 14 del regolamento nº 2201/2003, dal titolo «Competenza residua», è così formulato:

«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

2. Regolamento no4/2009

12. L’articolo 3 del regolamento nº4/2009, intitolato «Disposizioni generali», è del seguente tenore:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, o

b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, o

c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti, o

d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti»;

13. L’articolo 7 di tale regolamento, dal titolo «Forum necessitatis», stabilisce quanto segue:

«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita»;

C. Diritto spagnolo

14. La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1° luglio 1985 (6), così come modificata dalla Ley Orgánica 7/2015 (legge organica 7/2015, che disciplina la competenza dei giudici spagnoli), del 21 luglio 2015 (7), dispone, all’articolo 22 quater, lettere c) e d):

«In assenza dei criteri precedenti, i giudici spagnoli sono competenti:

(...)

c) In materia di rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, nullità del matrimonio, separazione e divorzio e loro modifiche, purché nessun altro giudice straniero sia competente, quando entrambi i coniugi risiedano abitualmente in Spagna al momento della presentazione della domanda o quando la loro ultima residenza abituale sia stata in questo paese e uno di essi vi risieda, o quando la Spagna sia la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda consensuale, quando in Spagna risieda uno dei coniugi, o quando il ricorrente sia residente abitualmente in...

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