Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 10 March 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:188
Date10 March 2022
Celex Number62021CC0013
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 10 marzo 2022 (1)

Causa C13/21

Pricoforest SRL

contro

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Miercurea CIUC (Tribunale di primo grado di Miercurea-Ciuc, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Deroga per veicoli utilizzati da imprese forestali per il trasporto di merci nell’ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa – Nozione di “raggio di 100 km” – Applicazione di tale deroga in relazione a veicoli ad uso misto»






I. Introduzione

1. La Judecătoria Miercurea Ciuc (Tribunale di primo grado di Miercurea-Ciuc, Romania) ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni riguardanti l’interpretazione del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Pricoforest SRL, un’impresa forestale, e l’Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (Ispettorato di Stato per il controllo nel trasporto su strada, Romania; in prosieguo: l’«ISCTR») relativamente a una sanzione pecuniaria applicata da quest’ultimo alla prima per aver asseritamente violato, nel corso di diverse operazioni di trasporto su strada, la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo prevista dal regolamento n. 561/2006.

3. Il fulcro della controversia nel procedimento principale è se dette operazioni di trasporto fossero, come sostiene la Pricoforest, effettivamente esenti dall’applicazione di tale normativa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento summenzionato. Ai sensi della disposizione in parola, gli Stati membri possono concedere una simile deroga per il loro territorio in relazione ai veicoli utilizzati segnatamente da imprese forestali nel trasporto di merci nell’ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo in cui esse hanno sede. Poiché la Romania si è avvalsa di tale possibilità, il giudice del rinvio chiede chiarimenti circa il significato e la portata di siffatta eccezione, che non è ancora stata oggetto di interpretazione da parte della Corte.

4. Più precisamente, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se la condizione enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di suddetto regolamento, in base a cui il trasporto di merci è effettuato «entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa», debba essere intesa nel senso che il veicolo utilizzato deve rimanere all’interno di un cerchio immaginario che abbia tale raggio, oppure che la distanza su strada effettivamente percorsa dal veicolo in parola non deve superare i 100 km. Con la seconda questione, il medesimo giudice chiede se e, in caso affermativo, in quale misura la deroga trovi applicazione in caso di veicoli ad uso misto, vale a dire veicoli abitualmente utilizzati tanto per operazioni di trasporto che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), quanto per operazioni di trasporto che non vi rientrano.

5. Nelle presenti conclusioni spiegherò, in primo luogo, perché la nozione di «raggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 si riferisce a una zona geografica delimitata da un cerchio immaginario il cui raggio è di 100 km dal luogo in cui ha sede l’impresa, e non alla distanza effettivamente percorsa su strada dal veicolo. In secondo luogo, spiegherò perché i veicoli ad uso misto beneficiano della deroga prevista da detta disposizione quando sono utilizzati per operazioni di trasporto che soddisfano le condizioni ivi previste, ma non quando sono utilizzati per altri tipi di trasporto.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

6. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006:

«Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:

(...)

b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell’ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa».


7. L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (3), intitolato «Ambito di applicazione», recita, ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1. I tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il [regolamento n. 561/2006].

2. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del [regolamento n. 561/2006]».

B. Diritto rumeno

8. L’articolo 2 dell’Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (decreto del governo n. 37/2007 riguardante la fissazione del quadro di applicazione delle regole relative ai periodi di guida, alle pause e ai periodi di riposo dei conducenti nonché all’utilizzo dei sistemi di registrazione dell’attività dei medesimi; in prosieguo: il «decreto del governo n. 37/2007») stabilisce che «[l]e operazioni di trasporto alle quali si fa riferimento all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a d), da f) a h) e da j) a p), del [regolamento n. 561/2006] sono esentate, nel territorio della Romania, dall’applicazione delle disposizioni del menzionato regolamento».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

9. Il 2 settembre 2020, un autoveicolo che trainava un semirimorchio, utilizzato dalla Pricoforest per il trasporto di legname e materiale legnoso, è stato fermato da una squadra di controllo dell’ISCTR nella città di Bălan, nel distretto di Harghita (Romania). Tale città si trova a 130 km dalla sede della Pricoforest, situata nel comune di Pipirig del distretto Neamț (Romania).

10. A seguito delle verifiche effettuate dalla squadra di controllo e dell’analisi dei dati scaricati dalla carta tachigrafica del conducente, è stato constatato che nell’intervallo dalle h. 5.15 del giorno 17 agosto 2020 alle h. 19.23 del giorno 18 agosto 2020, tale conducente aveva effettuato un periodo di guida di 15 ore e 56 minuti, superando dunque di quasi sei ore il periodo massimo di guida giornaliero di 10 ore previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006. Di conseguenza, la Pricoforest ha ricevuto una sanzione pecuniaria di 9 000 lei rumeni (RON). Inoltre, il 25 agosto 2020, tra le h. 00.54 e le h. 4.24, il conducente aveva compiuto un periodo di riposo giornaliero di sole 3 ore e 30 minuti, invece del riposo giornaliero minimo di 9 ore richiesto dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Per la seconda infrazione, la Pricoforest ha ricevuto una sanzione pecuniaria pari a RON 4 000.

11. Il 25 settembre 2020, la Pricoforest ha formulato un ricorso nei confronti dell’ISCTR dinanzi alla Judecătoria Miercurea Ciuc (Tribunale di primo grado, Miercurea-Ciuc), chiedendo l’annullamento del verbale oppure, in subordine, la sostituzione delle sanzioni pecuniarie con un ammonimento. Pur non avendo contestato le registrazioni del tachigrafo, la Pricoforest ha sostenuto che tali registrazioni si riferiscono a operazioni di trasporto esentate dall’applicazione della normativa relativa ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo di cui al regolamento n. 561/2006, conformemente alla deroga prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, applicabile in Romania ai sensi dell’articolo 2 del decreto del governo n. 37/2007.Si trattava infatti di un trasporto di merci effettuato da un’impresa forestale, nell’ambito della sua specifica attività professionale, entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa, come dimostrato da diverse bolle di consegna per il trasporto di legname depositate dalla ricorrente (4).

12. L’ISCTR ha presentato un controricorso con cui ha chiesto che fosse respinto il reclamo, sostenendo che il verbale contestato era legittimo e fondato. Esso ha affermato che l’eccezione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 riguarda trasporti effettuati rigorosamente entro un raggio massimo di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa forestale. Nel caso di specie, il veicolo di cui trattasi era stato fermato per la verifica nella città di Bălan, che si trova a circa 130 km dalla sede dell’impresa a Pipirig.

13. La Pricoforest ha depositato replica, nella quale ha sostenuto che l’ISCTR ha erroneamente equiparato la nozione di «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, alla distanza su strada tra le due città in parola.

14. In tale contesto, la Judecătoria Miercurea Ciuc (Tribunale di primo grado di Miercurea-Ciuc) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di “raggio di 100 km” enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretata nel senso che una linea retta tracciata sulla carta fra la sede dell’impresa e la destinazione deve essere inferiore a 100 km oppure nel senso che la...

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