Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 12 May 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:384
Date12 May 2022
Celex Number62019CC0883
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 12 maggio 2022 (1)

Causa C883/19 P

HSBC Holdings plc,

HSBC Bank plc,

HSBC Continental Europe, già HSBC France

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione “per oggetto” – Infrazione unica e continuata – Transazione – Procedimento ibrido – Presunzione di innocenza – Diritto a una buona amministrazione – Dovere di imparzialità»






I. Introduzione

1. I derivati sui tassi di interesse in euro (in prosieguo: gli «EIRD») sono spesso utilizzati come copertura da banche, investitori istituzionali, società e privati per proteggersi contro variazioni dei tassi di interesse di mercato. L’Euro Interbank Offered Rate (in prosieguo: l’«Euribor») è importante poiché fornisce i tassi di interesse di riferimento per il prezzo dei tassi d’interesse di tutti i tipi di prodotti finanziari, quali gli swaps sui tassi di interesse, i contratti a termine sui tassi di interesse, i conti di risparmio e le ipoteche. Di converso, l’Euro Over‑Night Index Average (in prosieguo: l’«EONIA») era utilizzato come tasso di riferimento interbancario overnight per l’euro. L’EONIA è stato abbandonato a partire dal 3 gennaio 2022.

2. Nell’ambito dell’impugnazione in esame, talune società appartenenti al gruppo bancario HSBC chiedono alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale (2) che ha parzialmente respinto il loro ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che ha inflitto loro un’ammenda per aver partecipato, dal 12 febbraio al 27 marzo 2007, a un cartello nel mercato degli EIRD collegati all’Euribor e/o all’EONIA (3).

3. L’impugnazione in esame solleva una serie di questioni di ordine procedurale e sostanziale concernenti il diritto della concorrenza dell’Unione. Fra tali questioni rivestono particolare importanza il dovere della Commissione di agire in modo imparziale e di rispettare la presunzione di innocenza delle parti che non hanno effettuato una transazione nella conduzione di procedimenti ibridi (4), nonché la nozione di «infrazione per oggetto».

II. Contesto di fatto e di diritto

4. I fatti e il contesto normativo della presente causa, quali risultano dalla sentenza impugnata (5), possono essere riassunti come segue.

5. Il 14 giugno 2011 il gruppo bancario Barclays (in prosieguo: «Barclays») ha presentato alla Commissione una domanda di attribuzione di un numero d’ordine (il cosiddetto marker), conformemente alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (6), informandola dell’esistenza di un cartello nel settore degli EIRD e esprimendo la volontà di cooperare. Il 14 ottobre 2011 Barclays ha ottenuto un’immunità condizionale.

6. Il 5 marzo e 29 ottobre 2013, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc e HSBC Continental Europe (già HSBC France) (in prosieguo, congiuntamente «HSBC» o le «ricorrenti») nonché di Barclays, del Crédit Agricole SA e del Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (in prosieguo, congiuntamente: «Crédit Agricole»), di Deutsche Bank AG, di Deutsche Bank Services (Jersey) Ltd e di DB Group Services (UK) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: «Deutsche Bank»), di JP Morgan Chase & Co., di JP Morgan Chase Bank National Association e di JP Morgan Services LLP (in prosieguo, congiuntamente: «JP Morgan»), di Royal Bank of Scotland plc e di Royal Bank of Scotland Group plc (in prosieguo, congiuntamente: «RBS») e di Société générale.

7. Barclays, Deutsche Bank, Société générale e RBS hanno deciso di partecipare a una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004. Le ricorrenti, Crédit Agricole e JP Morgan hanno deciso di non partecipare a tale procedimento di transazione.

8. Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato nei confronti di Barclays, di Deutsche Bank, di Société générale e di RBS la decisione C (2013) 8512 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [Caso AT.39914, Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) (Settlement)] (in prosieguo: la «decisione di transazione»), con la quale essa ha concluso che tali imprese avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi sul mercato degli EIRD.

9. Il 19 marzo 2014 la Commissione ha inviato alle ricorrenti, nonché a Crédit Agricole e a JP Morgan, una comunicazione degli addebiti.

10. Le ricorrenti hanno potuto consultare le parti accessibili del fascicolo della Commissione e i loro rappresentanti hanno beneficiato di un accesso supplementare al fascicolo nei locali della Commissione. Le ricorrenti hanno avuto altresì accesso alla comunicazione degli addebiti inviata alle parti che hanno effettuato la transazione, alle risposte di tali parti nonché alla decisione di transazione.

11. Il 14 novembre 2014 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte in seguito alla comunicazione degli addebiti e si sono espresse durante l’audizione svoltasi dal 15 al 17 giugno 2015.

12. Il 7 dicembre 2016 la Commissione, in base agli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, ha adottato la decisione controversa.

13. Nell’articolo 1 della decisione controversa si dichiarava, in particolare, che le ricorrenti avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE avendo partecipato, dal 12 febbraio 2007 al 27 marzo 2007 «a un’infrazione unica e continuata relativa a[gli EIRD]. Tale infrazione, che si estendeva all’intero SEE, è consistita in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro (...)».

14. L’articolo 2 della decisione controversa infliggeva alle ricorrenti un’ammenda, di cui sono responsabili in solido, pari a EUR 33 606 000.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15. Con il loro ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, depositato il 17 febbraio 2017, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, in sostanza, di annullare la decisione controversa o, in subordine, di modificare l’importo dell’ammenda.

16. Nella sua sentenza del 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto i motivi delle ricorrenti concernenti: i) la qualificazione come infrazione per oggetto adottata dalla Commissione; ii) la qualificazione come infrazione unica e continuata adottata dalla Commissione; e iii) un asserito errore di diritto e un’asserita violazione delle forme sostanziali nello svolgimento del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la decisione controversa fosse viziata da un’insufficienza di motivazione per quanto concerne la determinazione dell’importo dell’ammenda.

17. Di conseguenza, il Tribunale ha parzialmente annullato (punto 1 del dispositivo) e parzialmente confermato (punto 2 del dispositivo) la decisione controversa, condannando sia le ricorrenti sia la Commissione a sopportare le proprie spese (punti 3 e 4 del dispositivo).

IV. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti

18. Nella loro impugnazione dinanzi alla Corte, depositata il 3 dicembre 2019, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: i) annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, ii) annullare l’articolo 1, lettera b), della decisione controversa o, in subordine, annullare l’articolo 1, lettera b), della stessa nella parte in cui riguarda la partecipazione di HSBC a una violazione unica e continuata successivamente al 19 marzo 2007, e iii) condannare la Commissione alle spese.

19. Da parte sua, la Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese.

20. Con ordinanze del presidente della Corte del 16 luglio 2020, Crédit Agricole e JP Morgan (in prosieguo: gli «intervenienti») sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

21. Con decisione del 28 giugno 2021, la Commissione ha modificato e riadottato la decisione controversa al fine di rimediare all’insufficienza di motivazione per quanto concerne l’ammenda inflitta alle ricorrenti (in prosieguo: la «decisione del 2021») (7).

22. Il 7 settembre 2021, mediante una misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la Commissione è stata invitata a produrre una copia della decisione del 2021 e a rispondere a tre quesiti concernenti gli effetti di tale decisione sulla decisione (originaria) oggetto della sentenza impugnata. Con lettera del 16 settembre 2021, la Commissione ha informato la Corte del fatto che la decisione del 2021 ha modificato soltanto i punti e il dispositivo della decisione controversa concernenti l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. Di converso, la decisione del 2021 non ha modificato le parti della decisione controversa che formano oggetto del presente procedimento di impugnazione.

23. Le ricorrenti, gli intervenienti e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, che si è tenuta il 26 gennaio 2022.

V. Valutazione

24. Nelle presenti conclusioni tratterò ciascuno dei sei motivi di impugnazione nell’ordine in cui sono stati presentati dalle ricorrenti e tratterò congiuntamente i motivi vertenti sulle medesime questioni.

25. Di conseguenza, esaminerò anzitutto le censure concernenti la violazione, da parte della Commissione, di taluni diritti e garanzie procedurali delle ricorrenti (A). In secondo luogo, mi occuperò dei motivi di impugnazione delle...

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