Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 14 July 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:582
Date14 July 2022
Celex Number62021CC0366
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 14 luglio 2022 (1)

Causa C-366/21 P

Maxime Picard

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Misure transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile – Applicazione nel tempo – Firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Atto lesivo – Qualificazione – Effetti giuridici autonomi»






I. Introduzione

1. Con la presente impugnazione, il sig. Maxime Picard chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2021, Picard/Commissione (T-769/16, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:153), con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della risposta del 4 gennaio 2016 redatta dal responsabile del settore «Pensioni» dell’Unità 4 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (in prosieguo: il «PMO») secondo la quale l’età pensionabile normale e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione del ricorrente erano passati, rispettivamente, a 66 anni e all’1,8% a decorrere dal 1° giugno 2014, dall’altro, della decisione del 25 luglio 2016 del direttore della direzione E della direzione generale (DG) delle risorse umane della Commissione europea (in prosieguo: la «DG Risorse umane»), nella sua qualità di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), con cui è stato respinto il reclamo presentato dal sig. Picard contro la risposta del 4 gennaio 2016.

2. La presente causa fornisce alla Corte l’occasione di affrontare due problematiche.

3. In primo luogo, la Corte dovrà pronunciarsi sulle condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni transitorie applicabili agli agenti contrattuali dell’Unione relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea(2). La soluzione adottata dalla Corte su questo punto avrà un’incidenza rilevante sul regime pensionistico applicabile ad una quota non trascurabile di agenti contrattuali dell’Unione.

4. In secondo luogo, questa causa potrebbe permettere alla Corte di precisare, riguardo alla nozione di «atto che arreca pregiudizio», in quale momento un dipendente dell’Unione sia legittimato a contestare elementi su cui si fonda la determinazione dei suoi diritti a pensione.

II. Contesto normativo

5. Vengono in rilievo nella presente causa:

– gli articoli 25, 77, 83, 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), così come modificato dal regolamento n. 1023/2013;

– l’articolo 21, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, così come modificato dal regolamento n. 1023/2013;

– l’articolo 8, l’articolo 86, paragrafo 2, e l’articolo 109, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), così come modificato dal regolamento n. 1023/2013;

– l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA.

III. Fatti

6. I fatti di causa figurano ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei seguenti termini.

7. Il sig. Picard è stato assunto, con effetto dal 1° luglio 2008, dalla Commissione, in qualità di agente contrattuale presso l’Unità 5 del PMO (in prosieguo: il «contratto del 2008»). Il ricorrente è stato inquadrato nel primo gruppo di funzioni. Tale contratto è stato rinnovato tre volte a tempo determinato e, con decisione del 3 maggio 2011, a tempo indeterminato.

8. Il 16 maggio 2014 la DG Risorse umane ha proposto al ricorrente un nuovo contratto in qualità di agente contrattuale, firmato da quest’ultimo in pari data (in prosieguo: il «contratto del 16 maggio 2014»). Tale contratto, a tempo indeterminato, ha preso effetto il 1° giugno 2014, con inquadramento del ricorrente nel secondo gruppo di funzioni.

9. Anteriormente alla conclusione di tale contratto, lo Statuto e il RAA sono stati modificati dal regolamento n. 1023/2013, le cui disposizioni rilevanti ai fini della presente causa sono applicabili dal 1° gennaio 2014.

10. A seguito della riforma del 2014, l’articolo 77, secondo comma, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in virtù del rinvio di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del RAA, fissa all’1,8% il nuovo coefficiente annuo di maturazione, mentre il coefficiente anteriore ammontava all’1,9%. Inoltre, l’articolo 77, quinto comma, dello Statuto fissa l’età pensionabile a 66 anni, contro i 63 anni fissati in precedenza.

11. Un regime transitorio è stato tuttavia previsto all’allegato XIII dello Statuto. Così, ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, di tale allegato, il funzionario entrato in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 continua a beneficiare del coefficiente annuo di maturazione dell’1,9%. Inoltre, l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di detto allegato prevede che il funzionario di età pari a 35 anni al 1° maggio 2014(3), ed entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2014, maturi il diritto alla pensione di anzianità all’età di 64 anni e 8 mesi. Infine, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA tali disposizioni transitorie «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013».

12. Con messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016, il ricorrente, nutrendo dubbi riguardo alle implicazioni che la riforma del 2014 avrebbe potuto avere sulla sua situazione in seguito alla firma del contratto del 16 maggio 2014, ha chiesto spiegazioni al responsabile del settore «Pensioni» dell’Unità 4 del PMO (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016»).

13. Con messaggio di posta elettronica in pari data, tale responsabile ha confermato al ricorrente che i suoi diritti a pensione erano cambiati in ragione del cambiamento di contratto e che, pertanto, per quanto lo riguardava, l’età pensionabile normale e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione di anzianità erano passati, rispettivamente, a 66 anni e all’1,8% a decorrere dal 1° gennaio 2014 (in prosieguo: la «risposta del 4 gennaio 2016»).

14. Il 4 aprile 2016 il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la risposta del 4 gennaio 2016.

15. Con decisione del 25 luglio 2016, comunicata al ricorrente il 26 luglio 2016, il direttore della direzione E della DG Risorse umane, nella sua qualità di AACC, ha respinto detto reclamo, in via principale, in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato (in prosieguo: la «decisione di rigetto del 25 luglio 2016»).

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale

16. Con atto introduttivo depositato il 7 novembre 2016 presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della risposta del 4 gennaio 2016 e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del 25 luglio 2016. Con atto separato depositato il 6 febbraio 2017 presso la cancelleria del Tribunale, la Commissione ha opposto un’eccezione di irricevibilità a tale ricorso.

17. Con decisione del 12 ottobre 2017, il presidente della Terza Sezione ha deciso di sospendere il procedimento sino al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del giudizio nella causa T-128/17, Torné/Commissione.

18. In seguito alla pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione(4), e in assenza di impugnazione contro tale pronuncia, le parti hanno presentato, entro il termine impartito dal Tribunale, le loro osservazioni sulle conseguenze di tale sentenza per la presente causa.

19. Con ordinanza del 13 maggio 2019, conformemente all’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura, il Tribunale ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha riservato le spese.

20. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente.

21. Il Tribunale ha innanzitutto deciso di esaminare i motivi dedotti dal ricorrente, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Per pronunciarsi in tal senso, esso si è basato sulla giurisprudenza secondo la quale il giudice dell’Unione ha il diritto di valutare, secondo le circostanze del caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto(5).

22. Nel merito, il Tribunale ha dichiarato che giustamente la Commissione ha considerato che il contratto del 16 maggio 2014 ha avuto come conseguenza l’impossibilità da parte del ricorrente di beneficiare dell’applicazione delle disposizioni transitorie, previste all’allegato XIII dello Statuto, in ordine al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile.

23. Ai punti da 65 a 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA nella parte in cui esso dispone che le norme transitorie previste per i funzionari agli articoli 21 e 22(6) dell’allegato XIII dello Statuto «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013».

24. Il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che dal tenore di tale disposizione risulta che gli articoli 21 e 22 di tale allegato si applicano agli agenti rientranti nell’ambito di applicazione del RAA nella misura in cui è possibile stabilire un’analogia tra questi ultimi e i funzionari, tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascuna di tali categorie di personale. Dopo aver esaminato tali caratteristiche...

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