Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 16 de febrero de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:118
Date16 February 2023
Celex Number62021CC0567
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 16 febbraio 2023 (1)

Causa C567/21

BNP Paribas SA

contro

TR

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 33 e 36 – Riconoscimento delle decisioni giudiziarie – Riconoscimento incidentale – Norma nazionale sulla concentrazione delle domande – Autorità di cosa giudicata – Eccezione di cosa giudicata – Nozioni di “titolo” e di “oggetto”»






I. Introduzione

1. Nella presente causa, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 (2).

2. Le tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio offrono alla Corte l’opportunità di fornire precisazioni sui contorni dell’autorità di cosa giudicata attribuita a una decisione emessa in un primo Stato membro di cui si richiede il riconoscimento in via incidentale per opporsi a un nuovo ricorso proposto in un secondo Stato membro. Più in particolare, la Corte è invitata, in un contesto caratterizzato da una copiosa riflessione dottrinale (3), a definire i ruoli rispettivamente assegnati al diritto dell’Unione e al diritto nazionale nel determinare il perimetro dell’autorità di cosa giudicata da parte di un giudice dello Stato membro d’origine (4).

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. Nella presente causa rilevano gli articoli 27, 33 e 36 del regolamento n. 44/2001.

B. Diritto nazionale

1. Diritto francese

4. In forza dell’articolo L. 1234‑5, primo comma, del code du travail (codice del lavoro), il dipendente che non ha beneficiato del termine di preavviso ha diritto a un’indennità sostitutiva, salvo in caso di sua colpa grave.

5. Ai sensi dell’articolo L. 1234‑9, primo comma, del codice del lavoro:

«Il dipendente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato licenziato dopo aver maturato otto mesi di anzianità ininterrotti alle dipendenze dello stesso datore di lavoro ha diritto a un’indennità di licenziamento, salvo in caso di colpa grave».

6. A norma dell’articolo L. 1235‑3 del codice del lavoro, ove il dipendente sia stato licenziato senza una causa reale e seria, il giudice può proporne la reintegrazione nell’impresa con il mantenimento dei diritti acquisiti. Qualora una delle parti rifiuti tale reintegrazione, il giudice riconosce al dipendente un’indennità a carico del datore di lavoro.

7. L’articolo R. 1452‑6 del codice del lavoro, nella sua formulazione anteriore al decreto n. 2016‑660 del 20 maggio 2016 (5), così disponeva:

«Tutte le domande collegate al contratto di lavoro in essere tra le medesime parti, siano esse proposte dal ricorrente o dal resistente, formano oggetto di un solo giudizio.

Tale norma non è applicabile se le pretese si fondano su circostanze insorte o dedotte successivamente alla data in cui è stato adito il Conseil de prud’hommes (Tribunale del lavoro, Francia)».

2. Diritto del Regno Unito

8. La sezione 98 dell’Employment Rights Act 1996 (legge del 1996 sui diritti in materia di occupazione) così recita:

«(1) Nel determinare, ai fini della presente Parte, se il licenziamento di un dipendente sia giustificato o ingiustificato, spetta al datore di lavoro dimostrare:

(a) il motivo (o, laddove ne esistano più d’uno, il motivo principale) del licenziamento, e

(b) che si tratta di un motivo rientrante nella sottosezione 2 o di un altro motivo sostanziale idoneo a giustificare il licenziamento di un dipendente che ricopre la posizione da questi occupata.

(2) Un motivo rientra nella presente sottosezione se:

(…)

(b) concerne la condotta del dipendente.

(…)

(4) Quando il datore di lavoro ha soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 1, la determinazione della questione se il licenziamento sia giustificato o ingiustificato (tenuto conto del motivo di cui il datore di lavoro ha fornito prova):

(a) dipende dal fatto se, date le circostanze (compresa la dimensione e le risorse amministrative dell’impresa del datore di lavoro), il datore di lavoro abbia o meno agito in maniera ragionevole nel considerarlo un motivo valido per licenziare il dipendente, e

(b) sarà definita in conformità all’equità e fondatezza del fascicolo.

(…)».

9. La sezione 118 di tale legge stabilisce che, se il giudice riconosce indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi delle sezioni 112(4) e 117(3), dette indennità consistono (a) in un’indennità di base (calcolata ai sensi delle sezioni da 119 a 122 e 126) e (b) in un’indennità di compensazione (calcolata ai sensi delle sezioni 123, 124, 124A e 126).

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. Il 25 agosto 1998 TR è stato assunto dalla società BNP, divenuta la società BNP Paribas, in forza di un contratto di diritto inglese, per svolgere a Londra le funzioni di «Senior Dealer».

11. Il 2 aprile 2009 TR ha sottoscritto con detta società un contratto di lavoro a tempo indeterminato di diritto francese per un distacco a Singapore. In base a una clausola addizionale al suo contratto di lavoro del 16 agosto 2010, egli è stato assegnato alla succursale di Londra della società BNP Paribas.

12. Il 30 settembre 2013 TR è stato licenziato per colpa grave per fatti avvenuti durante il suo periodo di distacco a Singapore.

13. Il 20 dicembre 2013 TR ha adito l’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro, Regno Unito), che, con sentenza del 26 settembre 2014, ha accolto il suo ricorso per licenziamento ingiustificato («complaint of unfair dismissal»), in quanto fondato, riconoscendogli l’importo di 81 175 lire sterline (GBP) (circa EUR 94 401,77) a titolo di indennità di compensazione («compensatory award») e rinviando a un’udienza successiva le altre questioni relative ai provvedimenti risarcitori.

14. L’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) ha rilevato segnatamente che, sebbene TR fosse stato sanzionato conformemente al codice del lavoro francese, il consiglio della società BNP Paribas aveva accettato che la causa venisse definita in forza della legge del 1996 sui diritti in materia di occupazione e della giurisprudenza britannica.

15. Successivamente, con atto introduttivo del 27 novembre 2014, TR ha adito il conseil de prud’hommes de Paris (Tribunale del lavoro di Parigi, Francia) per ottenere la condanna della società BNP Paribas al pagamento del risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di un’indennità di licenziamento, di un’indennità sostitutiva di preavviso e di somme varie corrispondenti a bonus e premi previsti dal contratto di lavoro. Il conseil de prud’hommes (Tribunale del lavoro), pronunciandosi con sentenza del 17 maggio 2016, ha dichiarato irricevibili tali domande in ragione dell’autorità di cosa giudicata.

16. Con sentenza del 22 maggio 2019, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha annullato integralmente la suddetta sentenza.

17. Dal contenuto di tale sentenza risulta che la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha deciso che la sentenza pronunciata dall’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) aveva autorità di cosa giudicata nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto il licenziamento non fondato su una causa reale e seria. Detto giudice ha nondimeno considerato che nessuna autorità di cosa giudicata poteva essere opposta alle domande proposte dal dipendente dinanzi al conseil de prud’hommes de Paris (Tribunale del lavoro di Parigi) e ha condannato la società BNP Paribas al pagamento del risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di un’indennità di licenziamento, di un’indennità sostitutiva del preavviso e di somme varie corrispondenti a bonus e premi previsti dal contratto di lavoro.

18. Per giungere a tale conclusione, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha rilevato segnatamente che nell’atto introduttivo presentato dinanzi all’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro britannico) era espressamente indicato che TR non aveva chiesto il riconoscimento delle indennità e delle prestazioni sociali connesse alla risoluzione del suo contratto di lavoro, intendendo proporre tali domande dinanzi a una diversa autorità giurisdizionale. Essa ha dichiarato che le domande proposte dinanzi al giudice francese non coincidevano con quelle proposte dinanzi al suddetto giudice.

19. La società BNP Paribas ha proposto impugnazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione). A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente si richiama in particolare all’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 per sostenere che, a causa della sentenza pronunciata dal giudice britannico, i giudici francesi non potevano esaminare le domande avanzate da TR. A tale riguardo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l’eccezione di cosa giudicata di una sentenza straniera sollevata dinanzi al giudice francese deve essere valutata alla luce dell’autorità e dell’efficacia di cui essa gode nello Stato membro in cui è stata emanata. In secondo luogo, essa sostiene che l’autorità di cosa giudicata di una decisione pronunciata in uno Stato membro osta alla proposizione in un altro Stato membro di un’azione tra le stesse parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

20. Nel corso dell’esame di tale ricorso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha rilevato che la società BNP Paribas richiama la norma dell’«abuse of process» derivante dalla decisione Henderson v. Henderson, del 20 luglio 1843, della Court of Chancery (England & Wales) [Corte della Chancery (Inghilterra e Galles), Regno Unito], che «imporrebbe alle parti, quando la questione che le concerne diviene oggetto di una controversia dinanzi a una giurisdizione competente, di sottoporre a quest’ultima la controversia che le riguarda nel suo complesso affinché tutti...

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