Opinion of Advocate General Rantos delivered on 17 November 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:905
Date17 November 2022
Celex Number62021CC0628
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 17 novembre 2022 (1)

Causa C628/21

TB

con l’intervento di:

Castorama Polska Sp. z o.o.,

«Knor» Sp. z o.o.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 8, paragrafo 1 – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di informazione del ricorrente sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci – Necessità o meno per il ricorrente di dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale»






I. Introduzione

1. Un’impresa commercializza riproduzioni di rappresentazioni grafiche senza il consenso della persona che si presenta come l’autrice di dette rappresentazioni. Quest’ultima propone un’azione giudiziaria vertente su una violazione di un diritto di proprietà intellettuale sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE (2), che prevede un diritto strumentale inteso a garantire la tutela effettiva della proprietà intellettuale (3). Detta persona deve dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi o deve semplicemente rendere tale circostanza plausibile? Questa è, in sostanza, la questione sollevata dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia).

2. La presente causa condurrà la Corte ad esaminare, alla luce della sua giurisprudenza, il livello di prova necessario nel quadro di una richiesta di informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi ai sensi del diritto di informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48. Nel rispondere alla questione proposta, occorrerà bilanciare, da un lato, il diritto di informazione dei titolari della proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela del convenuto da un ricorso abusivo a tale diritto.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. Ai sensi dei considerando 10 e 17 della direttiva 2004/48:

(10) L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [le] legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione».

4. L’articolo 1 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Oggetto», enuncia quanto segue:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (...)».

5. Il capo II della suddetta direttiva, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso», contiene gli articoli da 3 a 15. L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Obbligo generale», così dispone:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

6. L’articolo 4 della direttiva 2004/48, intitolato «Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

c) agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime».

7. L’articolo 8 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Diritto d’informazione», ai paragrafi 1 e 2 è formulato come segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

oppure

d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione».

B. Diritto polacco

8. L’articolo 278 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante approvazione del codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (4) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così recita, al suo paragrafo 1:

«Nei casi che richiedono conoscenze tecniche, il tribunale, dopo aver ascoltato le richieste delle parti quanto al numero e alla scelta degli esperti, può acquisire il parere di uno o più di essi».

9. L’articolo 47989 di detto codice prevede quanto segue:

«1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cause vertenti sulla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, alla tutela dei diritti di proprietà industriale e alla tutela di altri diritti su beni immateriali (cause in materia di proprietà intellettuale).

2. Sono considerate cause in materia di proprietà intellettuale ai sensi della presente sezione anche le cause vertenti:

1) sulla prevenzione e la lotta alla concorrenza sleale;

(...)».

10. L’articolo 479112 del suddetto codice così dispone:

«Le disposizioni concernenti il soggetto chiamato a fornire le informazioni si applicano a tutte le persone, compreso il convenuto, che dispongono delle informazioni di cui all’articolo 479113 o che hanno accesso ad esse».

11. L’articolo 479113 del medesimo codice, ai suoi paragrafi 1 e 2, è formulato come segue:

«1. Su richiesta del titolare del diritto e a condizione che questi dimostri in maniera plausibile l’esistenza di circostanze che integrano una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il tribunale può, prima dell’instaurazione di un procedimento vertente su detta violazione del diritto di proprietà intellettuale o, in pendenza di un siffatto procedimento, sino alla chiusura dell’udienza di primo grado, invitare l’autore della violazione a fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi, ove ciò sia necessario ai fini dell’azione del titolare.

2. Quando la richiesta di informazioni del tribunale è anteriore al procedimento vertente sulla violazione del diritto di proprietà intellettuale, detto procedimento deve essere avviato entro un mese a decorrere dalla data di esecuzione dell’ordinanza relativa a tale richiesta».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12. TB è una persona fisica che commercializza articoli decorativi tramite i propri negozi online. Nell’ambito della sua attività economica, TB vende riproduzioni, da lei realizzate mediante procedimento meccanico, con una grafica semplice, composta da pochi colori e figure geometriche nonché da brevi frasi. A tale riguardo, le immagini A, B e C (in prosieguo: le «riproduzioni controverse») contengono rispettivamente le seguenti frasi: «Mój dom moje zasady» («La mia casa, le mie regole»); «Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem» («Nessuno è perfetto, ma io sì») e «W naszym domu rano słychać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości» («A casa nostra, al mattino, si sente il rumore di piedini. C’è sempre profumo di...

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