Opinion of Advocate General Rantos delivered on 30 March 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:271
Date30 March 2023
Celex Number62022CC0143
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 30 marzo 2023 (1)

Causa C143/22

Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE),

Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI),

Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI),

Ligue des droits de l’homme (LDH),

Le paria,

Syndicat des avocats de France (SAF),

SOS – Hépatites Fédération

contro

Ministre de l’Intérieur

con l’intervento di

Défenseur des droits

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone – Regolamento (UE) 2016/399 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne – Conseguenze sull’applicabilità della direttiva rimpatri»






Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce in una serie di cause sottoposte alla Corte, sin dal 2011, riguardanti la compatibilità di talune disposizioni del code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice francese sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo; in prosieguo: il «Ceseda») con i requisiti della direttiva 2008/115/CE (2) nonché con quelli del regolamento (UE) 2016/399 (3) (in prosieguo: il «codice frontiere Schengen») (4). In particolare, sono le ultime due di tali cause, che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a., ad essere rilevanti nel caso di specie.

2. Nel caso in esame, diverse associazioni hanno proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiedendo, in particolare, l’annullamento dell’ordinanza n. 2020-1733, del 16 dicembre 2020, recante la parte legislativa del codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (5) (in prosieguo: l’«ordinanza n. 2020-1733»). La questione fondamentale che si pone nel presente rinvio pregiudiziale è se uno Stato membro che decida di introdurre controlli alle frontiere interne ai sensi del codice frontiere Schengen sia tenuto ad applicare le disposizioni della direttiva 2008/115 oppure possa ricorrere all’articolo 14 di tale codice al fine di adottare un provvedimento di respingimento nei confronti di un cittadino di un paese terzo.

3. Nelle presenti conclusioni, propongo alla Corte di dichiarare che una situazione come quella descritta dal giudice del rinvio è analoga a quelle che hanno dato luogo alle sentenze Affum e Arib e a. e che ad essa sono applicabili le disposizioni della direttiva 2008/115. Per contro, l’applicazione dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen deve essere esclusa.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Codice frontiere Schengen

4. Ai sensi dell’articolo 2 del codice frontiere Schengen:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) “frontiere interne”

a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;

2) “frontiere esterne” le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

(...)».

5. L’articolo 6 di tale codice così dispone:

«1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:

i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del [regolamento (CE) n. 539/2001 (6)], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;

c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato nel [sistema d’informazione Schengen] ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

(...)».

6. L’articolo 13, paragrafo 1, di detto codice prevede quanto segue:

«La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva [2008/115]».

7. Ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen:

«1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

(...)

6. Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A».

8. L’articolo 23 del codice frontiere Schengen così recita:

«L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a) l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, tale esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:

i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii) si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;

iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;

iv) sono effettuate sulla base di verifiche a campione;

(...)».

9. L’articolo 25 di tale codice così dispone:

«1. In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2. Il controllo di frontiera...

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