Opinion of Advocate General Rantos delivered on 23 March 2023.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2023:241
Date23 March 2023

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 23 marzo 2023 (1)

Causa C-11/22

Est Wind Power OÜ

contro

AS Elering

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia)]

«Rinvio pregiudiziale - Aiuti concessi dagli Stati - Sostegno alle energie rinnovabili - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014-2020 - Punto 19, paragrafo 44, e punto 126, nota 66 - Costruzione di un parco eolico - Nozione di “autorizzazione statale per la realizzazione del progetto di investimento” - Nozione di “avvio dei lavori”»






Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 19, paragrafo 44, e del punto 126, nota 66, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014-2020 (in prosieguo: la «Disciplina del 2014 ») (2).

2. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Est Wind Power OÜ (in prosieguo: l’«EWP»), produttore di energia da fonti rinnovabili, e l’AS Elering, l’autorità estone competente per la concessione di aiuti alle energie rinnovabili, in merito alla legittimità di un parere emesso da quest’ultima, secondo cui lo stato di avanzamento di un progetto di costruzione di un parco eolico intrapreso dall’EWP non sarebbe stato conforme ai requisiti previsti dalla normativa nazionale che consentirebbe alla società medesima di ottenere, per la costruzione di tale parco eolico, un aiuto per le energie rinnovabili sulla base di un regime di aiuti istituito dalla Repubblica d’Estonia.

3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sull’analisi della prima e dell’ottava questione pregiudiziale, che riguardano l’interpretazione delle nozioni di «avvio dei lavori» e di «autorizzazione statale per la realizzazione del progetto di investimento» di cui, rispettivamente, per la prima, al punto 19, paragrafo 44, e al punto 126, nota 66, della Disciplina del 2014, e per la seconda, al considerando 42 della decisione del 6 dicembre 2017 relativa alle modifiche al regime di aiuti estoni a favore delle fonti di energia rinnovabili e della cogenerazione (aiuto di Stato SA.47354) (3) (in prosieguo: la «decisione del 2017»), e che, entrambe, costituiscono condizioni per poter beneficiare della concessione dell’aiuto in questione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La Disciplina del 2014

4. Il punto 19, paragrafo 44, della Disciplina del 2014 contiene la seguente definizione:

«“avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori (...)».

5. Il successivo punto 50 così recita:

«La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio. In tal caso, se il beneficiario dà inizio all’attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno».

6. Il punto 126 di detta Disciplina prevede, segnatamente, quanto segue:

«(..)

Dal 1° gennaio 2017 si applicano le seguenti condizioni.

Gli aiuti sono concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (...)».

7. A termini della nota 66, relativa al medesimo punto 126:

«Gli impianti che hanno avviato i lavori prima del 1° gennaio 2017 e che hanno avuto conferma della concessione dell’aiuto dallo Stato membro prima di tale data possono beneficiare degli aiuti sulla base del regime in vigore al momento della conferma».

La decisione del 2017

8. I punti da 42 a 44 della decisione del 2017 così recitano:

«(42) La nota 66 della [Disciplina del 2014] può essere considerata quale trasposizione del principio giuridico del legittimo affidamento ed è strettamente connessa al requisito dell’effetto di incentivazione degli aiuti di Stato. In termini pratici, ciò significa che i produttori il cui progetto, alla data del 1° gennaio 2017, si trovava in uno stadio di sviluppo tale da far ritenere altamente probabile la sua ultimazione, devono essere considerati dagli organismi che concedono gli aiuti come produttori esistenti, in modo da ottenere l’aiuto sulla base del regime di aiuti esistente (legittimo affidamento). Ciò esige quantomeno che i promotori abbiano ottenuto l’autorizzazione statale necessaria per la realizzazione del progetto stesso e che siano titolari del diritto di utilizzazione del terreno sul quale il progetto verrà realizzato.

(43) La definizione di «avvio dei lavori» di cui al punto 19, paragrafo 44, della [Disciplina del 2014] fornisce maggiori dettagli al riguardo. La nota 66 degli [Disciplina del 2014] dev’essere, pertanto, letta e interpretata dagli organismi che concedono gli aiuti in modo da tenerne conto. A tal riguardo, la Commissione osserva che gli Stati membri rimangono responsabili della corretta attuazione delle misure di aiuto tramite i loro organi competenti.

(44) Nel caso in cui l’autorità che concede gli aiuti ritenga che i lavori relativi a un determinato progetto siano stati avviati, ai sensi del punto 19, paragrafo 44, della [Disciplina del 2014], anteriormente al 1° gennaio 2017, la Commissione riterrà che tale valutazione riguardi il progetto medesimo».

Diritto estone

9. L’articolo 59 dell’Elektrituruseadus (Legge sul mercato dell’energia elettrica) (Riigi Teataja del 30 giugno 2020, in prosieguo: l’«ELTS»), intitolato «Aiuti», prevedeva, nel testo vigente sino al 31 ottobre 2021:

«(1) Il produttore ha diritto a ricevere l’aiuto di cui al presente articolo dal gestore del sistema di trasmissione: 1) per la produzione di elettricità, a condizione che il produttore abbia utilizzato impianti di produzione di energia rinnovabile con una capacità netta non superiore a 125 MW;

(...)

(2) Il gestore del sistema di trasmissione versa un aiuto al produttore su richiesta di quest’ultimo:

(...)

(21) L’aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], concesso in conformità alla [Disciplina del 2014], nonché sulla base della [decisione del 2017].

(22) L’aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo per l’energia prodotta da impianti di produzione con una potenza elettrica di almeno 1 MW può essere richiesto da un produttore che, per quanto riguarda il progetto di investimento relativo a tali impianti di produzione, abbia avviato i lavori entro il 31 dicembre 2016, avendo effettuato almeno una delle seguenti operazioni:

1) aver avviato la produzione di energia elettrica;

2) aver avviato i lavori di costruzione relativi al progetto di investimento;

3) aver assunto il fermo impegno a ordinare attrezzature per la costruzione di un impianto di produzione;

4) aver assunto qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto di investimento, ad eccezione dell’acquisizione del terreno su cui sia situato l’impianto di produzione, dell’ottenimento dei permessi e dei preparativi, che non rientrano tra gli impegni che rendono irreversibile il progetto di investimento.

(23) Nel caso in cui il produttore chieda al gestore del sistema di trasmissione un parere in merito alla sua conformità alle condizioni di cui al paragrafo 22 del presente articolo, questo deve essere fornito entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

(...)».

Controversia nel procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. Ai fini della realizzazione di un parco eolico composto da 28 turbine eoliche, di capacità complessiva pari a 64,4 MW, a Päite-Vaivina, nel comune di Toila (Estonia), l’EWP procedeva alle seguenti operazioni: in data 27 aprile 2004, l’EWP stipulava un contratto di abbonamento con l’operatore del sistema di trasmissione Elering versando, a titolo di costi di connessione, la somma di 522.813,93 euro; nel 2008, l’EWP installava sul sito dei piloni anemometri, sostenendo un costo di 212.002,15 euro; con contratto dell’11 maggio 2010, l’EWP acquisiva i diritti di superficie dei 28 appezzamenti di terreno previsti per la costruzione del parco eolico progettato.

11. Il 19 gennaio 2016 l’amministrazione comunale di Toila pubblicava i requisiti relativi alla progettazione del parco eolico e il 4 febbraio 2016 l’EWP presentava domanda per il rilascio del permesso di costruzione. Il 20 aprile 2016 il Ministero della Difesa negava l’approvazione del progetto di costruzione del parco eolico e, con decreto del 26 aprile 2016, l’amministrazione comunale di Toila negava il rilascio del permesso di costruzione richiesto. L’EWP impugnava conseguentemente le decisioni di diniego.

12. Il 29 settembre 2020 l’EWP chiedeva all’Elering un parere, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 23, dell’ELTS, in merito alla conformità del progetto d’investimento previsto rispetto ai requisiti di cui all’articolo 59, paragrafo 22, della legge medesima. Nel proprio parere del 13 aprile 2021, l’Elering dichiarava che il progetto non soddisfaceva i requisiti indicati in tale disposizione e che l’EWP non poteva essere, quindi, qualificato come «produttore esistente» ai sensi della normativa nazionale.

13. Avverso tale parere l’EWP presentava, in data 13 maggio 2021, ricorso d’annullamento dinanzi al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia), chiedendo di ingiungere all’Elering di riconsiderare la propria domanda.

14....

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