Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 février 2020.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2020:131 |
| Date | 27 February 2020 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 27 febbraio 2020 (1)
Causa C‑754/18
Ryanair Designated Activity Company
contro
Országos Rendőr-főkapitányság
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 5, 10 e 20 – Diritto d’ingresso nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione – Esenzione dal visto – Carta di soggiorno di familiare – Carta di soggiorno permanente – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 26 – Obbligo a carico dei vettori di accertarsi che i loro passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato membro di destinazione»
I. Introduzione
1. La Corte è nuovamente invitata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2004/38/CE(2). La specificità della presente causa risiede nel fatto che la domanda di decisione pregiudiziale è stata proposta nel contesto non di un diniego di ingresso da parte delle autorità nazionali nel territorio di uno Stato membro, ma di una controversia tra un vettore aereo e le autorità nazionali in ordine ad un’ammenda inflitta a tale vettore.
2. La controversia nella causa principale offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, da un lato, sul diritto d’ingresso nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, in possesso di una carta di soggiorno permanente in base all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 e, dall’altro, sugli obblighi del vettore aereo di vegliare a che le persone al cui trasporto esso provvede siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato membro di destinazione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen(3).
A. Contesto normativo
1. Diritto dell’Unione
a) Direttiva 2004/38
3. L’articolo 5 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto d’ingresso», prevede, ai suoi paragrafi 1 e 2:
«1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.
Nessun visto d’ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell’Unione.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001[(4)] o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.
(...)».
4. L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Rilascio della carta di soggiorno», prevede, al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b):
«1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione», che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda.(...)
2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:
a) un passaporto in corso di validità;
b) un documento che attesti la qualità di familiare o l’esistenza di un’unione registrata;
(...)».
5. L’articolo 11, di detta direttiva, intitolato «Validità della carta di soggiorno», dispone, al paragrafo 1:
«La carta di soggiorno di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio o è valida per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell’Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni».
6. L’articolo 16 della stessa direttiva, intitolato «Norma generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», recita, ai paragrafi 1 e 2:
«1. Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante».
7. Ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2004/38, intitolato «Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro»:
«(...) i familiari del cittadino dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante».
8. L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato «Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro», prevede, ai paragrafi 1 e 2:
«1. Gli Stati membri rilasciano ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che sono titolari del diritto di soggiorno permanente, una carta di soggiorno permanente entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.
2. La domanda di carta di soggiorno permanente è presentata prima dello scadere della carta di soggiorno. L’inadempimento dell’obbligo di richiedere la carta di soggiorno può rendere l’interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie».
b) La CAAS
9. Il titolo II della CAAS, intitolato «Eliminazione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone», comprende in particolare un capo 6 dedicato alle misure di accompagnamento del sistema da esso previsto. Tale capo contiene un articolo unico, l’articolo 26, che prevede, al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2:
«1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati [(5)], quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, [in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»], le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:
(...)
b) Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nei territori delle Parti contraenti.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla [Convenzione di Ginevra] e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima da un paese terzo verso il loro territorio stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti».
2. Diritto ungherese
10. L’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (legge n. I del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone aventi diritto alla libera circolazione e al soggiorno) (6), del 18 dicembre 2006, nella sua versione applicabile ai fatti, così dispone:
«2. Il familiare cittadino di un paese terzo che accompagna il cittadino dello [Spazio economico europeo (SEE)] o il cittadino ungherese, o che raggiunge un cittadino del SEE o un cittadino ungherese residente nel territorio dell’Ungheria, è autorizzato ad entrare nel territorio ungherese se è munito di un documento di viaggio in corso di validità emesso entro i dieci anni precedenti e la cui durata di validità superi la data di partenza prevista di almeno tre mesi, nonché, salvo disposizioni contrarie di un atto di diritto [dell’Unione] direttamente applicabile o di una convenzione internazionale, di un visto in corso di validità che dia diritto ad un soggiorno previsto di durata non superiore a novanta giorni nel corso di un periodo di centoottanta giorni (in prosieguo: “soggiorno previsto di durata non superiore a novanta giorni”).
3. È altresì autorizzato ad entrare nel territorio dell’Ungheria a titolo di familiare, ove sia munito di un documento di viaggio in corso di validità emesso entro i dieci anni precedenti e la cui durata di validità superi la data di partenza prevista di almeno tre mesi, nonché, salvo disposizione contraria di un atto di diritto [dell’Unione] direttamente applicabile o di una convenzione internazionale, di un visto in corso di validità che dia diritto ad un soggiorno previsto di durata non superiore a novanta giorni, ogni cittadino di un paese terzo.
(...)
4. Le persone di cui ai paragrafi 2 e 3 possono entrare nel territorio dell’Ungheria senza visto ove dispongano di un documento che attesti il diritto di soggiorno previsto dalla presente legge o di una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato parte dell’accordo sul [SEE] al familiare, cittadino di un paese terzo, del cittadino del SEE»
11. L’articolo 69, paragrafi 1 e 5, della harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi) (7), del 18 dicembre 2006, nella sua versione applicabile ai fatti, dispone quanto segue:
«1. Ogni vettore [che trasporti] un cittadino di un paese terzo verso il territorio dell’Ungheria...
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Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 22 de marzo de 2021.
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