Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 13 de enero de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:20
Date13 January 2022
Celex Number62020CC0353
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 13 gennaio 2022 (1)

Causa C353/20

Skeyes

contro

Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi (Tribunale delle imprese dell’Hainaut, divisione di Charleroi, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 550/2004 – Fornitura di servizi di navigazione aerea – Fornitori di servizi – Esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Violazione dell’obbligo di fornitura di detti servizi – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di impresa dell’utente – Tutela giurisdizionale effettiva»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nel quadro di una controversia che oppone la Skeyes, il fornitore esclusivo del servizio di controllo del traffico aereo civile in Belgio, alla compagnia aerea Ryanair con riferimento a un’ingiunzione emessa dal tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi (Tribunale delle imprese dell’Hainaut, divisione di Charleroi, Belgio) nei confronti della Skeyes con cui è stata ordinata la riapertura dello spazio aereo belga a seguito di un’azione collettiva del personale di quest’ultima.

2. Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in particolare, di pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (2). Esso desidera sapere se detto regolamento miri a sottrarre al controllo giurisdizionale le asserite violazioni dell’obbligo di fornitura di servizi da parte del fornitore di cui trattasi e se il suddetto regolamento escluda, oltre all’applicazione delle regole in materia di concorrenza, l’applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, segnatamente quelle che vietano gli ostacoli alla libertà d’impresa e di prestazione di servizi.

3. La presente causa fornirà alla Corte l’occasione di interpretare, per la prima volta, il regolamento n. 550/2004, il quale si inserisce nel contesto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (3). Tuttavia, l’interesse di questa causa va oltre lo stretto ambito del regolamento n. 550/2004, sollevando questioni attinenti sia all’applicabilità dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sia alla possibilità di invocare le libertà economiche, vale a dire la libertà d’impresa e la libera prestazione di servizi, nei confronti di un fornitore esclusivo in materia di traffico aereo civile che gode di prerogative dei pubblici poteri.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 549/2004

4. I considerando 1, 3, 7 e 10 del regolamento n. 549/2004 sono formulati come segue:

«(1) L’attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che consenta l’esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.

(...)

(3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo richiede un elevato e uniforme livello di sicurezza nei servizi di navigazione aerea che consenta un uso ottimale dello spazio aereo europeo nonché un elevato ed uniforme livello di sicurezza del trasporto aereo, ferma restando la funzione di interesse generale dei servizi di navigazione aerea, tra cui gli obblighi di servizio pubblico. Il sistema di trasporto aereo dovrebbe quindi essere realizzato ai livelli più elevati di responsabilità e competenza.

(...)

(7) Lo spazio aereo costituisce una risorsa limitata, il cui uso ottimale ed efficiente sarà possibile soltanto se le esigenze di tutti gli utenti saranno prese in considerazione e, ove del caso, rappresentate in tutto il processo di sviluppo, di decisione e di attuazione del cielo unico europeo, come pure nel comitato per il cielo unico.

(...)

(10) I servizi di navigazione aerea, in particolare i servizi di traffico aereo che sono paragonabili ad una autorità pubblica, richiedono una separazione funzionale o strutturale e sono organizzati secondo forme giuridiche molto diverse a seconda degli Stati membri».

5. L’articolo 1 di detto regolamento, recante il titolo «Obiettivo e ambito d’applicazione», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«L’iniziativa “cielo unico europeo” si prefigge l’obiettivo di rafforzare l’attuale livello di sicurezza e l’efficienza globale del traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare una capacità adeguata alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e di minimizzare i ritardi. (...)».

6. L’articolo 2 del regolamento di cui trattasi, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3, s’intendono per:

(…)

4) “servizi di navigazione aerea”: i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea e i servizi di informazione aeronautica;

5) “fornitori di servizi di navigazione aerea”: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione per il traffico aereo generale;

(...)

8) “utenti dello spazio aereo”: l’insieme degli aeromobili che operano quale traffico aereo generale;

(...)».

2. Regolamento n. 550/2004

7. I considerando da 3 a 6, 8, 10 e 13 del regolamento n. 550/2004 sono formulati come segue:

«(3) Il [regolamento n. 549/2004] stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo.

(4) Per istituire il cielo unico europeo, si dovrebbero adottare misure volte a garantire la fornitura sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea compatibili con l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”) [(4)]. L’istituzione di un’organizzazione armonizzata della fornitura di tali servizi è importante per soddisfare in modo adeguato la domanda degli utenti dello spazio aereo e per gestire in modo sicuro ed efficiente il traffico aereo.

(5) La fornitura di servizi di traffico aereo, quale prevista dal presente regolamento, si ricollega all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri che non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal trattato.

(6) Gli Stati membri sono responsabili del controllo della prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea e dell’osservanza delle norme comuni stabilite a livello comunitario da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

(…)

(8) Il buon funzionamento del sistema di trasporto aereo presuppone inoltre norme uniformi e di sicurezza elevata per i fornitori di servizi di navigazione aerea.

(...)

(10) Pur garantendo la continuità della fornitura di servizi, dovrebbe essere istituito un sistema comune di certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea come mezzo per definire i diritti e gli obblighi dei fornitori di tali servizi e per controllare in modo regolare il rispetto di tali requisiti.

(…)

(13) La fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché di servizi di informazione aeronautica, dovrebbe essere organizzata secondo condizioni di mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi e mantenendo un livello elevato di sicurezza».

8. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 550/2004 così dispone:

«Le autorità nazionali di vigilanza di cui all’articolo 4 del [regolamento n. 549/2004] provvedono ad un’adeguata vigilanza dell’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi relativi allo spazio aereo di responsabilità dello Stato membro che ha designato o ha istituito l’autorità in questione».

9. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 550/2004, dal titolo «Requisiti comuni»:

«Secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del [regolamento n. 549/2004] sono stabiliti requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. I requisiti comuni riguardano i seguenti aspetti:

– competenza e idoneità tecnica ed operativa,

– sistemi e procedure di gestione della sicurezza e della qualità,

– sistemi di segnalazione,

– qualità dei servizi,

– solidità finanziaria,

– responsabilità e copertura assicurativa,

– assetto proprietario e organizzazione, compresa la prevenzione di conflitti di interessi,

– risorse umane, compresi piani di assunzione adeguati,

– sicurezza».

10. L’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento n. 550/2004 così dispone:

«Le autorità nazionali di vigilanza controllano il rispetto dei requisiti comuni e delle condizioni collegate ai certificati. Informazioni dettagliate su tali controlli sono contenute nelle relazioni annuali che gli Stati membri presentano a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento n. 549/2004]. Allorché un’autorità nazionale di vigilanza ritiene che il titolare di un certificato non soddisfi più siffatti requisiti o condizioni, essa adotta le misure del caso garantendo nel contempo la continuità dei servizi. Dette misure possono includere la revoca del certificato».

11. L’articolo 8 del regolamento n. 550/2004, dal titolo «Designazione di fornitori di servizi di traffico aereo», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva all’interno di specifici blocchi di spazio aereo per lo spazio aereo posto sotto la loro responsabilità. A tal fine gli Stati membri designano un fornitore di servizi di traffico aereo titolare di un certificato valido nella Comunità.

2. Gli Stati...

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