Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 13 January 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:14
Date13 January 2022
Celex Number62020CC0415
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ĆAPETA

presentate il 13 gennaio 2022(1)

Cause riunite C415/20, C419/20 e C427/20

Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C415/20)

F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C419/20)

contro

Hauptzollamt Hamburg (C415/20 and C419/20)

e

Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

contro

Hauptzollamt Kiel (C427/20)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Rimborso di somme riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Pagamento di interessi – Unione doganale – Articolo 241 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) – Articolo 116, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) – Limite al pagamento degli interessi in caso di rimborso dei dazi doganali – Principio di effettività – Misure nazionali ai sensi delle quali il pagamento degli interessi è dovuto dal momento in cui è instaurato un procedimento giudiziario»






I. Introduzione

1. Le tre domande di pronuncia pregiudiziale in esame, proposte dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione concernente il diritto dei singoli al pagamento degli interessi, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte come rimedio previsto ai sensi del diritto dell’Unione. Esse riguardano tre diverse situazioni concernenti domande di pagamento degli interessi su somme indebitamente riscosse in violazione del diritto dell’Unione per quanto concerne, in primo luogo, il pagamento tardivo di restituzioni all’esportazione per prodotti agricoli e il rimborso di sanzioni pecuniarie illegittimamente comminate in relazione a tali restituzioni, in secondo luogo, il rimborso di dazi antidumping e, in terzo luogo, il rimborso di dazi all’importazione.

2. Le questioni sollevate dalle presenti cause offrono alla Corte l’opportunità di precisare e sviluppare la propria giurisprudenza sul diritto al pagamento degli interessi e, in particolare, di affrontare la questione concernente l’individuazione delle violazioni del diritto dell’Unione in presenza delle quali sorge, ai sensi del diritto dell’Unione, tale diritto. Inoltre, la Corte è chiamata a precisare le condizioni alle quali possono essere imposti limiti al diritto al pagamento degli interessi, sia ai sensi del diritto dell’Unione sia ai sensi del diritto nazionale.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2) è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (3), a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (4).

4. L’articolo 241 del codice doganale comunitario disponeva quanto segue:

«Il rimborso, da parte dell’autorità doganale, di importi di dazi all’importazione o all’esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse:

– quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall’adozione di tale decisione;

– quando le disposizioni nazionali lo prevedono.

(…)».

5. L’articolo 116, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione così prevede:

«Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell’inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l’interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è fissato conformemente all’articolo 112».

B. Diritto tedesco

6. Secondo il giudice del rinvio, le norme di diritto tedesco pertinenti sono contenute nell’Abgabenordnung (codice tributario) (BGBl. 2002 I, pag. 3866), nella versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: l’«AO»).

7. L’articolo 3 dell’AO prevede quanto segue:

«(…)

(3) I dazi all’importazione e all’esportazione ai sensi dell’articolo 5, punti 20 e 21, del codice doganale dell’Unione costituiscono imposte ai sensi della presente legge. (…)

(4) Gli “oneri fiscali accessori” sono (…) gli interessi ai sensi degli articoli da 233 a 237, (…) interessi sui dazi all’importazione e all’esportazione ai sensi dell’articolo 5, punti 20 e 21, del codice doganale dell’Unione (…)».

8. L’articolo 233 dell’AO così dispone:

«I diritti derivanti da debiti tributari (articolo 37) producono interessi unicamente se previsto dalla legge (…)

(…)».

9. L’articolo 236 dell’AO prevede quanto segue:

«(1) Qualora, per mezzo o a seguito di una decisione giudiziaria definitiva, un’imposta accertata venga ridotta o ne venga concesso il rimborso, l’importo da rimborsare o accreditare è soggetto a interessi, fatto salvo il paragrafo 3, a decorrere dalla data della litispendenza fino alla data del pagamento (…)

(…)».

10. Inoltre, per quanto concerne la causa C‑415/20, la normativa pertinente comprende il Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (legge di attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati e dei pagamenti diretti) (BGB1. 2017 I, pag. 3746), nella versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: il «MOG»).

11. L’articolo 14 del MOG è così formulato:

«1. Gli importi dovuti per il rimborso di benefici o per la violazione di ogni altro obbligo maturano interessi al tasso di base maggiorato di cinque punti percentuali a decorrere dal giorno della loro esigibilità. Ogni dazio non pagato in tempo utile matura interessi al tasso di base maggiorato di cinque punti percentuali a decorrere dalla data della sua esigibilità. La prima e la seconda frase si applicano fatte salve le disposizioni e gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2. Gli importi dovuti a titolo di beneficio o nel quadro di interventi maturano interessi a decorrere dalla data di pendenza della lite, conformemente agli articoli 236, 238 e 239 dell’AO. Ad esclusione di tali situazioni, essi non danno luogo al pagamento di interessi».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

A. Causa C415/20

12. Dall’ordinanza di rinvio risulta che la Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (in prosieguo: la «Gräfendorfer») è una società tedesca che esporta carcasse di pollame in paesi terzi.

13. Nel periodo tra i mesi di gennaio e giugno 2012, l’Hauptzollamt Hamburg (ufficio doganale principale di Amburgo, Germania) ha negato alla Gräfendorfer la concessione di restituzioni all’esportazione a motivo del fatto che le carcasse di pollame esportate erano prive della qualità leale e mercantile, poiché non erano state completamente spennate o avevano troppe frattaglie. Inoltre, sulla base del diritto dell’Unione pertinente (5), l’ufficio doganale principale di Amburgo ha comminato alla Gräfendorfer una sanzione per aver richiesto una restituzione all’esportazione superiore a quanto ad essa spettante.

14. Successivamente, nell’ambito di ricorsi proposti da soggetti diversi dalla Gräfendorfer (6), il Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo) ha stabilito, sulla base della sentenza della Corte del 24 novembre 2011 nella causa Gebr. Stolle (7), che la presenza di un limitato numero di piume non pregiudica la concessione di restituzioni all’esportazione e che sono ammesse al massimo quattro frattaglie. Di conseguenza, l’ufficio doganale principale di Amburgo ha accolto il reclamo amministrativo presentato dalla Gräfendorfer, concedendole le restituzioni all’esportazione richieste e rimborsando le sanzioni comminate.

15. Con lettera del 16 aprile 2015, la Gräfendorfer ha chiesto all’ufficio doganale principale di Amburgo il pagamento degli interessi sul pagamento tardivo delle restituzioni all’esportazione, nonché sulle sanzioni rimborsate. Con decisione del 22 luglio 2015, l’ufficio doganale principale di Amburgo ha respinto tale domanda. Esso ha altresì respinto, con decisione del 18 aprile 2018, il reclamo amministrativo proposto dalla Gräfendorfer avverso la sua decisione del 22 luglio 2015.

16. Il 23 maggio 2018 la Gräfendorfer ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, essa invoca il diritto dell’Unione e il diritto al pagamento degli interessi risultante dalla giurisprudenza della Corte. L’ufficio doganale principale di Amburgo sostiene, in particolare, che il suo rifiuto di concedere le restituzioni all’esportazione non era contrario, all’epoca, al diritto dell’Unione, bensì conforme alla normativa dell’Unione e alla giurisprudenza nazionale applicabili; è soltanto per effetto della sentenza della Corte e delle successive decisioni del giudice del rinvio che alla Gräfendorfer è stato riconosciuto il diritto alla concessione di restituzioni all’esportazione e, in tale situazione, essa non può esigere interessi sull’importo rettificato. L’ufficio doganale principale di Amburgo ha invocato, al riguardo, la sentenza della Corte del 18 gennaio 2017 nella causa Wortmann (8).

17. Il giudice del rinvio indica che nessuna disposizione della normativa dell’Unione o nazionale applicabile alla controversia principale consente di accogliere le domande di interessi della Gräfendorfer per quanto concerne il pagamento tardivo delle...

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