Confédération paysanne and Others v Premier ministre and Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:75
Date07 February 2023
Docket NumberC-688/21
Celex Number62021CJ0688
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Allegato I B, punto 1 – Ambito di applicazione – Esenzioni – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente con una lunga tradizione di sicurezza – Mutagenesi casuale in vitro»

Nella causa C‑688/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione dell’8 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2021, nel procedimento

Confédération paysanne,

Réseau Semences Paysannes,

Les Amis de la Terre France,

Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16,

Vigilance OG2M,

CSFV 49,

OGM: dangers,

Vigilance OGM 33,

Fédération Nature et Progrès

contro

Premier ministre,

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

con l’intervento di:

Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan e L.S. Rossi, presidenti di sezione, M. Ilešič, S. Rodin, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, I. Ziemele, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Confédération paysanne, il Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, il Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33 e la Fédération Nature et Progrès, da G. Tumerelle, avocat;

– per la Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux, da M.-A. de Chillaz e B. Le Bret, avocats;

– per il governo francese, da G. Bain e J.-L. Carré, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da F. Castilla Contreras, B. Eggers, I. Galindo Martín e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I B, punto 1, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 2001, L 106, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Confédération paysanne, il Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, il Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CFSV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33 e la Fédération Nature et Progrès e, dall’altro, il Premier ministre (Primo ministro, Francia) e il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia), in merito all’esecuzione di un’ingiunzione giudiziaria per l’adozione di misure volte, in particolare, a stabilire l’elenco delle tecniche o metodi di mutagenesi, utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, da escludere dall’ambito di applicazione della normativa francese di recepimento della direttiva 2001/18.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il considerando 17 della direttiva 2001/18 è così redatto:

«La presente direttiva non concerne gli organismi ottenuti attraverso determinate tecniche di modificazione genetica utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza».

4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:

«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando:

– si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall’immissione in commercio all’interno dell[’Unione europea],

– si immettono in commercio all’interno dell[’Unione] organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti».

5 L’articolo 2 della direttiva in parola dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

2) “organismo geneticamente modificato (OGM)”, un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale.

Ai fini della presente definizione:

a) una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l’impiego delle tecniche elencate nell’allegato I A, parte 1;

b) le tecniche elencate nell’allegato I A, parte 2 non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

(...)».

6 L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva così prevede:

«La presente direttiva non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato I B».

7 L’allegato I A della direttiva 2001/18, intitolato «Tecniche di cui all’articolo 2, [punto] 2», è formulato nel seguente modo:

«Parte 1

Le tecniche di modificazione genetica di cui all’articolo 2, [punto] 2, lettera a), comprendono tra l’altro:

1) tecniche di ricombinazione dell’acido [desossiribo]nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento (...) di molecole di acido nucleico (...);

2) tecniche che comportano l’introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, (...);

3) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione (...).

Parte 2

Tecniche di cui all’articolo 2, [punto] 2, lettera b), che non si ritiene producano modificazioni genetiche, a condizione che non comportino l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati prodotti con tecniche o metodi diversi da quelli esclusi dall’allegato I B:

1) fecondazione in vitro;

2) processi naturali, quali la coniugazione, la trasduzione e la trasformazione;

3) induzione della poliploidia».

8 L’allegato I B di tale direttiva, intitolato «Tecniche di cui all’articolo 3», prevede quanto segue:

«Le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l’esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono:

1) la mutagenesi;

2) la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali».

Diritto francese

9 Ai sensi dell’articolo L. 531-2 del Code de l’environnement (codice dell’ambiente):

«Non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e degli articoli L. 125-3 e L. 515-13 gli organismi geneticamente modificati ottenuti con tecniche che, per il loro carattere naturale, non sono considerate come determinanti una modificazione genetica o quelle che sono state oggetto di un utilizzo convenzionale, senza danni comprovati alla salute pubblica o all’ambiente.

L’elenco di tali tecniche è stabilito con decreto previo parere dell’Haut Conseil des biotechnologies [Consiglio superiore per le biotecnologie]».

10 L’articolo D. 531-2 dello stesso codice dispone quanto segue:

«Le tecniche indicate all’articolo L. 531-2, che non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica, sono le seguenti:

(...)

2° A condizione che esse non comportino l’impiego di organismi geneticamente modificati in quanto organismi riceventi o parentali:

a) la mutagenesi;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Con ricorso del 12 marzo 2015, i ricorrenti nel procedimento principale, un sindacato agricolo francese e otto associazioni aventi come scopo la tutela dell’ambiente e la diffusione d’informazioni riguardanti i pericoli che gli OGM comportano, hanno chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio, da un lato, di annullare la decisione implicita di rigetto, da parte del Primo ministro, della loro domanda diretta, segnatamente, in primo luogo, all’abrogazione dell’articolo D. 531-2 del codice dell’ambiente, che traspone la direttiva 2001/18, il quale esclude la mutagenesi dalla definizione delle tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica ai sensi di detto codice e, in secondo luogo, a vietare la coltivazione e la commercializzazione delle varietà di colza rese resistenti agli erbicidi, ottenute attraverso mutagenesi, e, dall’altro, di ingiungere al Primo ministro, a pena di una sanzione pecuniaria, di adottare tutte le misure necessarie per attuare una moratoria sulle varietà di piante rese resistenti agli erbicidi ottenute attraverso mutagenesi.

12 Con decisione del 3 ottobre 2016, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, la quale ha dato luogo alla sentenza del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a. (C‑528/16, EU:C:2018:583).

13 A seguito di tale sentenza, il giudice del rinvio, con decisione del 7 febbraio 2020 (in prosieguo: la «decisione del 7 febbraio 2020»), ha annullato la decisione implicita di cui al punto 11 della presente sentenza e ha ingiunto al Primo ministro, tra l’altro, di predisporre, entro sei mesi dalla notifica della decisione in questione, l’elenco tassativo delle tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.

14 Con la decisione del 7 febbraio...

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