Consorzio Italian Management and Catania Multiservizi SpA v Rete Ferroviaria Italiana SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:799
Date06 October 2021
Docket NumberC-561/19
Celex Number62019CJ0561
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑561/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 15 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2019, nel procedimento

Consorzio Italian Management,

Catania Multiservizi SpA

contro

Rete Ferroviaria Italiana SpA

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev (relatore), A. Prechal, M. Vilaras, M. Ilešič, L. Bay Larsen, N. Piçarra, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Consorzio Italian Management e la Catania Multiservizi SpA, da E. Giardino e A. Cariola, avvocati;

– per la Rete Ferroviaria Italiana SpA, da U. Cossu, avvocato;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da E. de Moustier, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Ondrůšek, L. Haasbeek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 3 TUE, dell’articolo 4, paragrafo 2, degli articoli 9, 26, 34, dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), e degli articoli 106, da 151 a 153, 156 e 267 TFUE, degli articoli 16 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996 (in prosieguo: la «Carta sociale europea»), e della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9 dicembre 1989 (in prosieguo: la «Carta dei diritti sociali»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Consorzio Italian Management e la Catania Multiservizi SpA, aggiudicatari di un appalto pubblico relativo a servizi di pulizia delle infrastrutture ferroviarie nazionali, e, dall’altro, la Rete Ferroviaria Italiana SpA (in prosieguo: la «RFI») in merito al rifiuto di quest’ultima di accogliere la loro domanda di revisione del prezzo di tale appalto.

Contesto normativo

3 Ai sensi del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, (supplemento ordinario alla GURI del 2 maggio 2006, n. 100, in prosieguo: il «decreto legislativo n. 163/2006»), all’articolo 2, comma 4:

«Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile».

4 Ai termini dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006, intitolato «Adeguamenti dei prezzi», al comma 1:

«Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5».

5 Secondo l’articolo 206 di tale decreto legislativo sono applicabili ai contratti dei settori di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1), ossia i settori speciali del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei servizi di trasporto, dei servizi postali, della prospezione e dell’estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché dei porti e degli aeroporti, solo talune disposizioni di detto decreto legislativo, tra le quali non rientra l’articolo 115 di quest’ultimo.

6 Ai sensi dell’articolo 210 del decreto legislativo n. 163/2006, intitolato «Servizi di trasporto»:

«1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio».

7 L’articolo 217 di tale decreto legislativo, intitolato «Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività di cui ai settori del Capo I o per l’esercizio di una di dette attività in un Paese terzo», al paragrafo 1, è del seguente tenore:

«La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell[’Unione]».

8 L’articolo 1664 del codice civile, intitolato «Onerosità o difficoltà dell’esecuzione», al suo primo comma, così dispone:

«Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 La RFI ha aggiudicato al Consorzio Italian Management e alla Catania Multiservizi, ricorrenti nel procedimento principale, costituiti sotto forma di un’associazione temporanea d’imprese, un appalto relativo a servizi di pulizia, di mantenimento del decoro dei locali ed altre aree aperte al pubblico e servizi accessori ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell’ambito della giurisdizione della Direzione compartimentale movimento di Cagliari (Italia). Il contratto conteneva una clausola specifica che stabiliva le modalità di revisione del prezzo concordato, le quali derogavano all’articolo 1664 del codice civile.

10 Durante l’esecuzione di tale appalto i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto alla RFI, sulla base segnatamente dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006, la revisione del prezzo dell’appalto precedentemente concordato affinché si tenesse conto di un incremento dei costi contrattuali dovuto all’aumento delle spese per il personale. Con decisione del 22 febbraio 2012 la RFI ha respinto tale domanda.

11 I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italia) proponendo un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione di rigetto.

12 Con sentenza dell’11 giugno 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso. Tale giudice ha ritenuto che l’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006 non fosse applicabile ai contratti afferenti a settori speciali, come l’appalto di cui al procedimento principale. Detto giudice ha, infatti, ritenuto che le prestazioni di servizi di pulizia delle stazioni, degli impianti, degli uffici e delle officine avessero carattere accessorio rispetto all’esercizio delle attività principali relative alla messa a disposizione o allo sfruttamento della rete di trasporto ferroviario, le quali rientrano nei settori speciali. Detto giudice ha aggiunto che non si doveva procedere a una revisione del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 del codice civile, dal momento che le parti nel procedimento principale si erano avvalse della facoltà di cui disponevano, in forza di tale articolo, di derogare ad esso inserendo nel contratto per esse vincolante una clausola che limita la revisione del prezzo.

13 I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo, nell’ambito del loro primo e secondo motivo, che all’appalto di cui al procedimento principale era applicabile l’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006 o, in alternativa, l’articolo 1664 del codice civile, a differenza di quanto giudicato dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. Inoltre, i ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato la conformità al diritto dell’Unione, segnatamente, degli articoli 115, 206, 210 e 217 del decreto legislativo n. 163/2006, sostenendo che tali disposizioni, nella parte in cui portano ad escludere la revisione dei prezzi nel settore dei...

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