E v Finanzamt N.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:852
Date14 October 2021
Docket NumberC-45/20
Celex Number62020CJ0045
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

14 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Bene immobile – Ufficio – Impianto fotovoltaico – Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione – Comunicazione della decisione di destinazione – Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione – Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione – Principio di neutralità – Principio della certezza del diritto – Principi di equivalenza e di proporzionalità»

Nelle cause riunite C‑45/20 e C‑46/20,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisioni del 18 settembre 2019, pervenute in cancelleria il 29 gennaio 2020, nei procedimenti

E

contro

Finanzamt N (causa C‑45/20),

e

Z

contro

Finanzamt G (causa C‑46/20),

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, J. Passer et N. Wahl, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per E, da H. Weiss, Rechtsanwalt;

– per il Finanzamt N, da B. Krimmel, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, da J. Möller, S. Eisenberg, e S. Heimerl, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e R. Pethke, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 maggio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 167 e dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009 (GU 2010, L 10, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che contrappongono, nella causa C‑45/20, E al Finanzamt N (ufficio delle imposte di N, Germania) e, nella causa C‑46/20, Z al Finanzamt G (ufficio delle imposte di G, Germania) in merito al diniego, da parte di tali amministrazioni fiscali, di detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) effettuate da E e da Z a motivo della mancata comunicazione di una decisione sulla destinazione del bene, riconoscibile dall’amministrazione fiscale prima della scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul volume d’affari.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)».

4 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

5 L’articolo 63 di detta direttiva così dispone:

«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».

6 Ai sensi dell’articolo 167 della medesima direttiva, il «diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».

7 L’articolo 168 della direttiva IVA prevede quanto segue:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

(...)».

8 L’articolo 168 bis di tale direttiva così dispone:

«1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell’impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all’attività dell’impresa e al proprio uso privato o all’uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell’impresa, la detrazione dell’IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell’impresa del soggetto passivo.

In deroga all’articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all’IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell’impresa secondo quanto da essi specificato».

9 L’articolo 179, primo comma, della direttiva in parola così recita:

«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178».

10 In forza degli articoli 180 e 182 della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179 di quest’ultima. In tal caso essi ne determinano le condizioni e le modalità.

11 L’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede quanto segue:

«Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».

12 L’articolo 252 di tale direttiva così dispone:

«1. La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d’imposta.

2. Gli Stati membri fissano la durata del periodo d’imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno».

13 L’articolo 261, paragrafo 1, di detta direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri possono chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che contenga tutti i dati di cui agli articoli 250 e 251. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche».

14 Ai sensi dell’articolo 273 della medesima direttiva:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Diritto tedesco

15 L’articolo 15, intitolato «Detrazione dell’imposta assolta a monte», dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sul volume d’affari), del 21 febbraio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 386), nella sua versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: l’«UStG»), è così formulato:

«(1) L’imprenditore può detrarre le seguenti imposte assolte a monte:

1. l’imposta dovuta per legge per cessioni di beni e altre prestazioni di servizi eseguite da un altro imprenditore a favore della sua impresa. (...)

(...)

La cessione, l’importazione o l’acquisto intracomunitario di un bene che un imprenditore utilizza meno del 10% per la sua impresa non sono considerati come effettuati per conto dell’impresa.

(...)

(1 b) Qualora l’imprenditore utilizzi un bene immobile ai fini delle attività della sua impresa e a fini diversi da quelli della sua impresa, o per l’uso privato del suo personale, l’imposta sulle cessioni, l’importazione o l’acquisto intracomunitario nonché su tutte le altre prestazioni connesse a tale bene immobile non è detraibile nei limiti in cui essa non si ricollega all’uso di detto bene immobile ai fini delle attività dell’impresa. (...)».

16 L’articolo 18 di tale legge, intitolato «Procedura d’imposizione», al suo paragrafo 3, prevede quanto segue:

«L’imprenditore deve trasmettere (...) per l’anno civile o, se del caso, per il periodo d’imposta più breve, una dichiarazione fiscale nella quale calcola egli stesso, conformemente all’articolo 16, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 17, l’imposta da versare o l’eccedenza risultante a proprio favore...

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