Il progetto di accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: alcuni spunti di riflessione

AuthorAlessandra Mignolli
Pages541-563
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 541-563
Alessandra Mignolli*
Il progetto di accordo di adesione
dell’Unione europea
alla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo:
alcuni spunti di riessione
S: 1. L’adesione dell’Unione europea alla CEDU nel Trattato di Lisbona: competenza e
procedura. – 2. L’avvio dei negoziati. – 3. La portata dell’adesione dell’Unione alla CEDU.
– 4. L’esigenza di preservare l’autonomia del diritto dell’Unione. – 5. Il meccanismo di co-
respondency: presupposti di applicazione e modalità di funzionamento. – 6. Aspetti proble-
matici del meccanismo di co-respondency. – 7. L’estensione del controllo della Corte EDU
e della Corte di giustizia sul rispetto dei diritti umani nel sistema dell’Unione europea: una
possibile asimmetria? – 8. Osservazioni conclusive.
1. Il Trattato di Lisbona, come è noto, ha inserito nel Trattato sull’Unione
europea una disposizione volta a rendere possibile – anzi obbligatoria – l’ade-
sione dell’Unione europea alla CEDU. L’art. 6, par. 2, TUE, nella riforma di
Lisbona infatti recita: “L’Unione aderisce [“l’Union adhère” nel testo francese,
“the Union shall accede” in quello inglese] alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell’Unione definite nei Trattati”. Come si vede, il testo
della nuova disposizione si preoccupa certamente di dotare l’Unione di una base
giuridica specifica ad hoc per permettere l’adesione alla CEDU – dopo che la
Corte di giustizia si era espressa in senso negativo rispetto all’adesione proprio
per assenza di competenza in quanto l’adesione alla CEDU riveste per l’Unione
una portata costituzionale1 – ma è formulato in modo tale da rendere tale ade-
* Ricercatore di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
1 V. parere del 28 marzo 1996, 2/94, Raccolta, p. I-1759 ss. Sul tema della tutela dei diritti
fondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea, e su come si è fatta strada la decisione di
prevedere l’adesione dell’Unione alla CEDU v. per tutti U. V, I diritti fondamentali tra
Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea, in
Il Diritto dell’Unione Europea, 2004, p. 73 ss.
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sione non solo possibile in termini di competenza, ma obbligatoria per le istitu-
zioni dell’Unione e per gli Stati membri2. Questi dunque sono tenuti a porre in
essere tutti i passi necessari per avviare e condurre a buon fine i negoziati con le
altre Parti contraenti della CEDU e con gli organi del Consiglio d’Europa per la
conclusione di un accordo di adesione dell’Unione europea alla CEDU3. Si
tratta, dunque, di una base giuridica dalle caratteristiche molto particolari che la
differenziano dalle altre, anche attributive di competenze esterne, presenti nei
Trattati. La disposizione in parola, infatti, da un lato attribuisce alle istituzioni
non una competenza generale a concludere accordi internazionali in materia di
diritti umani, bensì la competenza specifica diretta all’adesione alla sola CEDU,
e, dall’altro, essa comprime in misura considerevole la discrezionalità delle isti-
tuzioni, limitata alla definizione, attraverso la negoziazione con il Consiglio
d’Europa, delle modalità dell’adesione. Tali particolarità derivano dal fatto che
la scelta politica in ordine all’adesione dell’UE alla CEDU è stata operata in sede
costituente.
Le disposizioni del diritto UE relative all’adesione sono completate dal
Protocollo n. 8, allegato ai Trattati, che fissa alcuni criteri che l’accordo di ade-
sione dovrà rispettare, e sui quali si tornerà tra breve, e dall’art. 218 TFUE, che
fornisce indicazioni in tema di procedura. Da tale ultima disposizione si ricava
che la conclusione dell’accordo di adesione alla CEDU dovrà essere deliberata
dal Consiglio all’unanimità (art. 218, par. 8, co. 2, TFUE) previa approvazione
del Parlamento europeo (art. 218, par. 6, co. 2, lett. a, ii), e che tale accordo potrà
entrare in vigore dopo aver ottenuto l’approvazione di tutti gli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali4. Si tratta di un’approvazione
2 È stato sostenuto in dottrina che il fatto che l’art. 6, par. 2, TUE, espressamente richieda
l’adesione dell’Unione alla CEDU potrebbe limitare in qualche misura l’autonomia del diritto
dell’Unione. Tale interpretazione presupporrebbe che l’art. 6, par. 2, abbia un qualche contenuto
sostanziale, e non costituisca una mera attribuzione di competenza esterna. In particolare, le isti-
tuzioni incontrerebbero un vincolo nel negoziato, vincolo che consisterebbe precisamente nell’ob-
bligo di aderire, e nella necessità quindi di addivenire a soluzioni che potrebbero comportare
delle restrizioni all’autonomia del diritto UE (T. L, Walking on a Tightrope: The Draft ECHR
Accession Agreement and the Autonomy of the EU Legal Order, in Common Market Law Review,
2011, p. 1025 ss., a p. 1032 ss.).
3 Non è il caso di entrare qui nel merito del dibattito circa l’opportunità della scelta di molti-
plicare i livelli di tutela dei diritti umani nel sistema dell’Unione, dopo la decisione di attribuire
alla Carta di Nizza valore di diritto primario. Mi limito pertanto a rinviare alle osservazioni – e alle
perplessità – di A. T, Les Cours européennes et l’adhésion de l’Union à la CEDH, in Il
Diritto dell’Unione Europea, 2011, p. 29 ss. Altra autorevole dottrina suggerisce che l’adesione
alla CEDU risulta più che altro preordinata all’istituzione di un meccanismo di raccordo istituzio-
nale tra la Corte di giustizia e la Corte EDU, al ne di offrire ai cittadini maggiori garanzie giuri-
sdizionali (L. D, La protezione dei diritti dell’uomo nell’Unione europea dopo il Trattato
di Lisbona, ivi, 2009, p. 645 ss., a p. 650; v. anche le osservazioni di P. I, C. E. T, Diritti
fondamentali e diritto internazionale privato nell’Unione europea nella prospettiva dell’adesione
alla CEDU, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2012, p. 7 ss., a p. 21 s.).
4 È stato sostenuto che tale procedura sarebbe ancor più rigida e complessa rispetto a quella
prevista dall’art. 48 TUE per la revisione dei Trattati (A. G, L’adesione dell’Unione europea
alla CEDU secondo il Trattato di Lisbona, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2009, p. 683 ss.).

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