Costituzione e potenza civile: approfondimento e conferma

AuthorGiulia Maria Gallotta
Pages195-260
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CAPITOLO QUINTO
Costituzione e potenza civile:
approfondimento e conferma
1. L’UE e le sfide del nuovo scenario post-11 settembre 2001
Gli anni fra il 2000 ed il 2004 possono essere definiti
come il periodo dell’approfondimento e della conferma:
approfondimento sia del processo di integrazione comunita-
ria nel senso della sua costituzionalizzazione sia della sua
azione esterna come potenza civile, conferma del nesso fra i
due processi. In entrambi gli ambiti, infatti, l’Unione mette
a frutto i limiti delle proprie politiche e dei propri metodi
decisionali e ne fa lo strumento per rilanciare la propria
azione. Un rilancio, tuttavia, che va nella direzione di un ri-
centramento sulle proprie peculiarità più che su un amplia-
mento delle sue competenze, dei suoi poteri o dei suoi am-
biti di azione.
È interessante sottolineare come questa dinamica si svi-
luppi nonostante gli attentati dell’11 settembre 2001 cambi-
no drasticamente sia le priorità dell’agenda internazionale,
riportando al centro il problema della sicurezza, sia il rap-
porto con gli Stati Uniti, che diventa di aperta contrapposi-
zione e causa di profonde divisioni all’interno della stessa
Unione. Se questi ultimi contribuiscono ad offuscare in par-
te un successo importante di politica estera-interna dell’UE,
ossia la firma dei trattati di adesione con i Paesi dell’Europa
centrale ed orientale nel dicembre 2002, che rappresentano
la conferma del successo della sua azione di stabilizzazione
politica ed economica verso questi Paesi, questo è anche il
periodo nel quale l’Unione conferma la propria natura di
potenza civile, in contrasto con l’unilateralismo muscolare
degli Stati Uniti, ed il nesso profondo fra quest’ultima ed il
processo di costituzionalizzazione. Entrambi, infatti, com-
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piono passi in avanti e le difficoltà in un ambito si ripercuo-
tono sull’altro. Vediamo in che modo.
2. Il processo di costituzionalizzazione da Nizza al trattato
costituzionale
La conferenza intergovernativa (CIG) che si apre nel
2000 ha come unico punto all’ordine dei suoi lavori l’ado-
zione delle riforme istituzionali necessarie a rendere l’Unione
in grado di funzionare anche dopo l’allargamento ai dodici
candidati dell’Europa centrale ed orientale, sulle quali la
conferenza che ha adottato il trattato di Amsterdam non è
riuscita a raggiungere alcun accordo. Si tratta, in effetti, di
affrontare questioni spinose: la composizione della Com-
missione, i metodi di voto e la ponderazione dei voti in
Consiglio dei Ministri, le procedure decisionali chiamano in
causa i delicati equilibri politici fra gli Stati membri, oltre a
comportare nei fatti rinunce a porzioni di sovranità naziona-
le, dato che vanno ad incidere sulla possibilità di bloccare
l’adozione di decisioni sgradite.
In questo senso, non è un caso che nel formulare le
proprie proposte alla conferenza intergovernativa, sia la
Commissione che il Parlamento europeo si limitino ad indi-
care modifiche puntuali nella composizione delle proprie
istituzioni e ad auspicare un ricorso più ampio al voto a
maggioranza qualificata in Consiglio, calcolata come dop-
pia maggioranza degli Stati e dei popoli, ma rinuncino a
formulare progetti di respiro più ampio1. Lo stesso Parla-
1 Cfr. Parere della Commissione sulla riunione della conferenza
intergovernativa, in «Boll. UE», 1/2-2000, pagg. 7-8. In particolare, la
Commissione propone di fissare a 700 il numero dei membri del Parlamen-
to europeo e di prevedere la possibilità di eleggerne una quota sulla base di
liste uniche a livello comunitario. Quanto alla propria istituzione, la propo-
sta è di fissare a 20 il numero dei commissari, sulla base di un criterio di
rotazione paritaria fra gli Stati membri, o ad uno per Stato ma con una
radicale riorganizzazione della sua struttura. È il caso di sottolineare
come il Parlamento europeo formuli proposte dello stesso tenore.
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mento europeo, che pure ribadisce la propria aspirazione ad
una costituzionalizzazione dei trattati, la formula nei termi-
ni dell’adozione di un unico testo, suddiviso in due parti,
una di natura costituzionale che contenga gli obiettivi ed i
valori dell’Unione, le norme sulla sua struttura istituzionale
e sui suoi metodi decisionali, ed una dedicata alle politiche
comuni2.
Proprio la delicatezza delle questioni affrontate dal
punto di vista delle sovranità nazionali, tuttavia, spiega il
carattere poco soddisfacente del compromesso sulle riforme
istituzionali raggiunto a Nizza, un compromesso al ribasso,
che consente l’adozione delle riforme improcrastinabili in
vista dell’allargamento ma che complica il processo decisio-
nale dell’Unione e lo rende estremamente poco comprensibile
per i suoi cittadini3. Soprattutto, si tratta di un compromesso
elaborato a partire da un duro negoziato fra interessi nazio-
nali, nel quale si perde il senso dell’interesse comune ad ef-
fettivi passi in avanti del processo di integrazione.
Un compromesso tanto più deludente se paragonato alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, approvata dalla
convenzione istituita dal Consiglio europeo di Colonia del
giugno 1999.
2 Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo recante proposte per la
conferenza intergovernativa, in «Boll. UE», 4-2000, pagg. 7-9.
3 Nel Protocollo sull’allargamento dell’Unione europea, allegato
al trattato di Nizza, è previsto che, per quanto riguarda la Commissione,
questa continuerà ad essere formata da un commissario per Stato mem-
bro fino alla soglia di 27 Stati membri. Oltre questa, il numero di com-
missari sarà inferiore al numero degli Stati membri, sulla base di un cri-
terio d i rotazione paritaria. Sia il numero dei commissari che il criterio per
la loro rotazione verranno stabiliti all’unanimità dal Consiglio dei Ministri.
Per quanto riguarda quest’ultimo, invece, oltre ad una nuova ponderazione
dei voti, è stabilito che ai normali criteri per il calcolo della maggioranza
qualificata, ossia la metà più uno degli Stati che detengano circa i due terzi
del totale dei pacchetti di voto, sia aggiunto un criterio opzionale, ossia la
verifica che gli Stati che esprimono la maggioranza qualificata rappres en-
tino almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione. Cfr. artt. 3 e 4
del Protocollo sull’allargamento dell’Unione europea, allegato al Trat-
tato di Nizza, Bruxelles, 30 janvier 2001, SN 1247/01.

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