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28.2.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 61/49 |
POSIZIONE COMUNE 2007/140/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 Febbraio 2007
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) | Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) [«UNSCR 1737 (2006)»], che esorta l'Iran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e introduce talune misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
(2) | Il 22 gennaio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha accolto favorevolmente le misure previste dall'UNSCR 1737 (2006), invitando tutti i paesi ad attuarle pienamente e senza indugio. |
(3) | L'UNSCR 1737 (2006) vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Questi prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico. |
(4) | L'UNSCR 1737 (2006) vieta inoltre la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di assistenza finanziaria e di servizi d'intermediazione, di investimento o di altro tipo in relazione ai prodotti soggetti al divieto di esportazione. Il Consiglio ritiene appropriato estendere questo divieto a tutti i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico e reputa che i divieti dovrebbero includere anche il finanziamento. |
(5) | L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che dovrebbe anche essere vietata l'esportazione di taluni altri prodotti se è accertato che contribuirebbero alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ovvero ad attività sulle quali l'AIEA ha espresso preoccupazione; l'esportazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. |
(6) | L'UNSCR 1737 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi in Iran dei prodotti soggetti al divieto di esportazione succitato. |
(7) | L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare sull'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, come indicate nell'allegato all'UNSCR 1737 (2006) e di altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito in conformità del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) («il comitato»). |
(8) | In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e degli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006), dovrebbero essere applicate restrizioni in materia di ammissione nei confronti delle persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato nonché di altre persone, applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per individuare le persone interessate. |
(9) | L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato come persone o entità che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; essa impone inoltre l'obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità. |
(10) | In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e al fine di raggiungere gli obiettivi dell' UNSCR 1737 (2006), il congelamento di cui al considerando n. 9 dovrebbe essere applicabile anche ad altre persone o entità indicate dal Consiglio applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per individuare le persone o entità interessate. |
(11) | L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare al fine di impedire che a cittadini iraniani siano impartite un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran. |
(12) | Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio.
a) | prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico; |
b) | altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
2. Sono inoltre vietati
a) | la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; |
b) | il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; |
c) | la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b). |
3. È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
Articolo 2
1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a...