Council Common Position 2007/140/CFSP of 27 February 2007 concerning restrictive measures against Iran

Celex Number32007E0140
Coming into Force27 February 2007
End of Effective Date25 July 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/compos/2007/140/oj
Published date28 February 2007
Date27 February 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 61, 28 February 2007
L_2007061IT.01004901.xml
28.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61/49

POSIZIONE COMUNE 2007/140/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 Febbraio 2007

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) [«UNSCR 1737 (2006)»], che esorta l'Iran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e introduce talune misure restrittive nei confronti dell'Iran.
(2) Il 22 gennaio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha accolto favorevolmente le misure previste dall'UNSCR 1737 (2006), invitando tutti i paesi ad attuarle pienamente e senza indugio.
(3) L'UNSCR 1737 (2006) vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Questi prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
(4) L'UNSCR 1737 (2006) vieta inoltre la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di assistenza finanziaria e di servizi d'intermediazione, di investimento o di altro tipo in relazione ai prodotti soggetti al divieto di esportazione. Il Consiglio ritiene appropriato estendere questo divieto a tutti i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico e reputa che i divieti dovrebbero includere anche il finanziamento.
(5) L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che dovrebbe anche essere vietata l'esportazione di taluni altri prodotti se è accertato che contribuirebbero alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ovvero ad attività sulle quali l'AIEA ha espresso preoccupazione; l'esportazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
(6) L'UNSCR 1737 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi in Iran dei prodotti soggetti al divieto di esportazione succitato.
(7) L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare sull'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, come indicate nell'allegato all'UNSCR 1737 (2006) e di altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito in conformità del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) («il comitato»).
(8) In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e degli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006), dovrebbero essere applicate restrizioni in materia di ammissione nei confronti delle persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato nonché di altre persone, applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per individuare le persone interessate.
(9) L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato come persone o entità che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; essa impone inoltre l'obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità.
(10) In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e al fine di raggiungere gli obiettivi dell' UNSCR 1737 (2006), il congelamento di cui al considerando n. 9 dovrebbe essere applicabile anche ad altre persone o entità indicate dal Consiglio applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per individuare le persone o entità interessate.
(11) L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare al fine di impedire che a cittadini iraniani siano impartite un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
(12) Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio.

a) prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;
b) altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2. Sono inoltre vietati

a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;
c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3. È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

Articolo 2

1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a...

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