Council Decision 2014/449/CFSP of 10 July 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan

Published date11 July 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 11 July 2014
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11.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203/100

DECISIONE 2014/449/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (1).
(2) Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha concluso che si dovrebbero considerare misure restrittive mirate nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace nel Sud Sudan, a sostegno degli sforzi dell'Unione africana (UA) e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e in stretto coordinamento con i partner internazionali. Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha ribadito di essere pronto a considerare tali misure in relazione al Sud Sudan.
(3) Il Consiglio continua a essere gravemente preoccupato riguardo alla situazione nel Sud Sudan. Dovrebbero pertanto essere imposte misure restrittive mirate nei confronti delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan.
(4) A fini di chiarezza, le misure restrittive nei confronti delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan o sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan e le misure restrittive già imposte dalla decisione 2011/423/PESC, nella misura in cui riguardano il Sud Sudan, dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2. È inoltre vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente a un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'UA, dell'Unione europea o dell'IGAD, o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sud Sudan, da parte del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU, dell'UA o dell'IGAD;
c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);
d) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);
e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;
f) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sud Sudan, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale;

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, dal...

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