Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Published date | 26 January 2018 |
Subject Matter | relazioni esterne,cooperazione,relaciones exteriores,cooperación,relations extérieures,coopération |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 23, 26 gennaio 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 23, 26 de enero de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 23, 26 janvier 2018 |
02018D0104 — IT — 26.01.2018 — 000.002
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►B | ►C1 DECISIONE (UE) 2018/104 ◄ DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 023 dell'26.1.2018, pag. 1) |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 202, 31.7.2019, pag. 114 (104/2018) |
▼B
►C1 DECISIONE (UE) 2018/104 ◄ DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo ( 1 ), in conformità dell’articolo 385 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia, ma solo nella misura in cui riguardino materie di competenza dell’Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) titolo I;
b) titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8;
c) titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15;
d) titolo V:
i) capo 1, a...
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