Décision (UE) 2019/654 du Conseil du 15 avril 2019 modifiant le protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement

Published date25 April 2019
Subject Matterdisposizioni istituzionali,Banca europea per gli investimenti (BEI),dispositions institutionnelles,Banque européenne d'investissement (BEI)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 110, 25 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 110, 25 avril 2019
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25.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110/36

DECISIONE (UE) 2019/654 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 308,

vista la richiesta della Banca europea per gli investimenti,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Commissione europea, (2)

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(2) Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca europea per gli investimenti («Banca») sono gli Stati membri.
(3) Il recesso dall'Unione comporterà per il Regno Unito la perdita della qualità di membro della Banca e quindi del diritto di designare i membri titolari e i sostituti del consiglio di amministrazione, nonché la cessazione della partecipazione al capitale sottoscritto della Banca stessa e del mandato dei membri titolari e dei sostituti del consiglio di amministrazione designati dal Regno Unito.
(4) Per poter mantenere il proprio livello di capitale, la Banca necessita di un aumento del capitale sottoscritto da parte dei restanti Stati membri.
(5) È opportuno che l'aumento del capitale sottoscritto dai rimanenti Stati membri avvenga in parallelo con un ulteriore rafforzamento della governance della Banca.
(6) Le funzioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere potenziate attraverso la possibilità di designare ulteriori sostituti e sarebbe inoltre opportuno un miglior utilizzo dei sostituti del consiglio di amministrazione e degli esperti senza diritto di voto, che consenta di accentuarne il ruolo di supporto al processo decisionale del consiglio di amministrazione stesso, in particolare per quanto attiene all'analisi delle proposte di finanziamento.
(7) Il voto a maggioranza qualificata da parte del consiglio di amministrazione e del consiglio dei governatori dovrebbe essere esteso ad ambiti cruciali, nella fattispecie la decisione sul piano di attività della Banca, la nomina di membri del comitato direttivo e l'approvazione del regolamento interno.
(8) Per migliorare l'efficacia delle riforme stabilite nella presente decisione, la Banca dovrebbe adottare, in linea con le migliori prassi bancarie, ulteriori iniziative in vista dell'applicazione del principio delle «tre linee di difesa» a tutti i pertinenti livelli
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