95/408/EC: Council Decision of 22 June 1995 on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third country establishments from which Member States are authorized to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs

Published date11 October 1995
Subject MatterFisheries policy,Agriculture and Fisheries,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 243, 11 October 1995
EUR-Lex - 31995D0408 - IT 31995D0408

95/408/CE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 11/10/1995 pag. 0017 - 0020


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

(95/408/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i prodotti di origine animale, i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi sono compresi nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II al trattato; che le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione sono stabilite a livello comunitario;

considerando che è stato definito un regime comunitario per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi; che tale regime implica l'elaborazione di elenchi di stabilimenti dei paesi terzi da cui è consentita l'importazione di determinati prodotti conformemente all'articolo 14, paragrafo B, punto 2, lettera a) della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (3); all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o prodotti a base di carne in provenienza dei paesi terzi (4); all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (5); all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (6); all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (7), all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (8), e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1);

considerando che, per dare il tempo necessario all'esecuzione delle ispezioni comunitarie nei paesi terzi al fine di garantire che gli stabilimenti soddisfano le disposizioni comunitarie e di evitare interruzioni degli scambi con tali paesi, è opportuno istituire un regime semplificato di riconoscimento per un periodo transitorio;

considerando che, durante il periodo transitorio, l'ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di salute pubblica e animale andrebbe garantita dall'autorità competente del paese terzo interessato; che gli stabilimenti potranno esser inclusi...

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