Council Directive 1999/49/EC of 25 May 1999 amending, with regard to the level of the standard rate, Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax

Published date02 June 1999
Subject MatterValue added tax,Approximation of laws,Taxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 139, 02 June 1999
EUR-Lex - 31999L0049 - IT

Direttiva 1999/49/CE del Consiglio del 25 maggio 1999 che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 02/06/1999 pag. 0027 - 0028


DIRETTIVA 1999/49/CE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1999

che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

(1) considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE(4) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, stabilisce che il Consiglio fissa il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998; che l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; che, a decorrere dal 1o gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998, questa percentuale non può essere inferiore al 15 %;

(2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente al meccanismo inserito nel sistema del regime transitorio, hanno garantito un funzionamento globalmente soddisfacente di tale regime transitorio; che, in considerazione delle aliquote normali, appare pertanto opportuno mantenere l'attuale aliquota minima per un ulteriore periodo;

(3) considerando che, tuttavia, la relazione della Commissione sulle aliquote ha messo in evidenza l'esistenza di distorsioni della concorrenza e la possibilità che esse siano accentuate dall'introduzione della moneta unica; che è opportuno quindi limitare a due anni il periodo d'applicazione dell'aliquota normale per permettere al Consiglio di poter fissare ulteriormente il livello dell'aliquota normale e quello della o delle aliquote ridotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12...

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