Council Directive 1999/59/EC of 17 June 1999 amending Directive 77/388/EEC as regards the value added tax arrangements applicable to telecommunications services

Published date26 June 1999
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Internal market - Principles,Value added tax,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 162, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999L0059 - IT

Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0063 - 0064


DIRETTIVA 1999/59/CE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1999

che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che:

(1) l'articolo 14 del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato;

(2) le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di telecomunicazioni, a norma dell'articolo 9 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), non sono adeguate per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all'interno della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore;

(3) il corretto funzionamento del mercato interno impone l'eliminazione di tali distorsioni e, di conseguenza, l'introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività;

(4) per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, andrebbe assicurata in particolare l'imposizione, all'interno della Comunità, di tali servizi utilizzati da clienti in essa stabiliti;

(5) per conseguire tale obiettivo, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni rese a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo sono in linea di massima soggette a imposizione nel luogo del destinatario dei servizi;

(6) ai fini di una tassazione uniforme delle prestazioni dei servizi di telecomunicazioni fornite da soggetti passivi stabiliti in un paese terzo a persone non aventi lo status di soggetto passivo stabilite nella Comunità e che vengono in essa...

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