Council Directive 1999/85/EC of 22 October 1999 amending Directive 77/388/EEC as regards the possibility of applying on an experiment basis a reduced VAT rate on labour-intensive services

Published date28 October 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Taxation,Approximation of laws,Value added tax,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 277, 28 October 1999
EUR-Lex - 31999L0085 - IT 31999L0085

Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 28/10/1999 pag. 0034 - 0036


DIRETTIVA 1999/85/CE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1999

che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi appartenenti alle categorie indicate nell'allegato H;

(2) tuttavia il problema della disoccupazione è così grave che dovrebbe essere consentito, agli Stati membri che lo desiderino, di sperimentare l'applicazione e gli effetti, in termini di nuovi posti di lavoro, di uno sgravio dell'IVA mirato a servizi ad alta intensità di lavoro non ricompresi attualmente nell'allegato H;

(3) l'aliquota IVA ridotta è in grado di ridurre l'interesse delle imprese ad entrare nell'economia sommersa o a restarvi;

(4) tuttavia che una siffatta riduzione mirata dell'aliquota non è esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta; è pertanto opportuno istituire una procedura d'autorizzazione per un periodo ben delimitato e completo di tre anni, nonché circoscrivere rigorosamente il campo d'applicazione del provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità;

(5) la natura sperimentale del presente provvedimento esige, da parte degli Stati membri e della Commissione che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza;

(6) è...

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