Council Directive 2000/44/EC of 30 June 2000 amending Directive 92/12/EEC as regards temporary quantitative restrictions for products subject to excise duties brought into Sweden from other Member States
Published date | 01 July 2000 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Taxation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 161, 01 July 2000 |
Direttiva 2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 01/07/2000 pag. 0082 - 0083
Direttiva 2000/44/CE del Consiglio
del 30 giugno 2000
che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
previa consultazione del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(2), accorda alla Svezia il diritto di continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2000, le stesse restrizioni stabilite dall'atto di adesione del 1994 riguardo ai quantitativi di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati che possono essere introdotti nel territorio svedese da privati per proprio uso personale senza pagamento di ulteriori accise.
(2) Tale deroga è stata concessa perché, in un'Europa senza frontiere nella quale le aliquote delle accise differiscono sensibilmente, un'eliminazione totale ed immediata delle limitazioni in materia di accise avrebbe causato un inaccettabile sviamento degli scambi e delle entrate e una distorsione della concorrenza in Svezia, che applica tradizionalmente accise elevate ai prodotti summenzionati, sia in quanto tali prodotti costituiscono una considerevole fonte di entrate sia per ragioni sanitarie e sociali.
(3) La Finlandia e la Danimarca sono state autorizzate ad applicare restrizioni analoghe fino al 31 dicembre 2003.
(4) La Svezia ha chiesto di essere autorizzata a mantenere le suddette restrizioni per la stessa durata accordata alla Finlandia e alla Danimarca, poiché necessita di un periodo più lungo per adeguare la sua politica sugli alcolici ad una situazione di assenza di restrizioni.
(5) Parallelamente, la Svezia s'impegna a procedere ad un aumento progressivo dei limiti quantitativi stabiliti...
To continue reading
Request your trial