Council Directive 2001/115/EC of 20 December 2001 amending Directive 77/388/EEC with a view to simplifying, modernising and harmonising the conditions laid down for invoicing in respect of value added tax

Published date17 January 2002
Subject MatterValue added tax,Internal market - Principles,Approximation of laws,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 15, 17 January 2002
EUR-Lex - 32001L0115 - IT 32001L0115

Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 17/01/2002 pag. 0024 - 0028


Direttiva 2001/115/CE del Consiglio

del 20 dicembre 2001

che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Le attuali regole per la fatturazione, previste dall'articolo 22, paragrafo 3, nella versione figurante all'articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), sono relativamente poco numerose e lasciano in tal modo agli Stati membri il compito di determinare le condizioni essenziali. D'altra parte esse sono ormai inadeguate all'evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione.

(2) La relazione della Commissione sulla seconda fase dell'iniziativa SLIM (Semplificazione legislativa per il mercato interno) raccomanda di esaminare quali siano le indicazioni necessarie in materia di imposta sul valore aggiunto nella compilazione di una fattura e quali siano i requisiti legali e tecnici in materia di fatturazione elettronica.

(3) Le conclusioni del Consiglio Ecofin del giugno 1998 hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio elettronico richiede un quadro normativo che regoli l'uso della fatturazione elettronica salvaguardando le possibilità di controllo dell'amministrazione tributaria.

(4) È pertanto necessario, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, stabilire a livello comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture nonché alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l'archiviazione elettronica delle fatture, così come per l'autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.

(5) Infine, l'archiviazione delle fatture dovrebbe rispettare le condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(5).

(6) Con l'introduzione del regime transitorio dell'IVA nel 1993 la Grecia ha adottato il prefisso EL invece del prefisso GR previsto dallo standard internazionale codice ISO - 1366 alpha 2 cui fa riferimento l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d). Tenuto conto delle conseguenze per tutti gli Stati membri di un'eventuale modifica del prefisso, occorre prevedere un'eccezione per la Grecia rendendo la norma ISO non applicabile in Grecia.

(7) È necessario dunque modificare la direttiva 77/388/CEE di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

All'articolo 28 nonies, che sostituisce l'articolo 22 della stessa direttiva, l'articolo 22 è così modificato:

1) il paragrafo 1, lettera d) è completato dalla seguente frase: "Tuttavia la Repubblica ellenica è autorizzata a utilizzare il prefisso 'EL'."

2) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, A.

Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo una fattura, per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, effettuate sul loro territorio. In tal caso, gli Stati membri possono imporre per queste fatture obblighi meno restrittivi di quelli elencati alle lettere b), c) e d).

Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi...

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