Council Directive 2003/50/EC of 11 June 2003 amending Directive 91/68/EEC as regards reinforcement of controls on movements of ovine and caprine animals

Published date08 July 2003
Subject MatterSheepmeat and goatmeat,Veterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 169, 08 July 2003
EUR-Lex - 32003L0050 - IT 32003L0050

Direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0051 - 0066


Direttiva 2003/50/CE del Consiglio

dell'11 giugno 2003

che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio(4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(2) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(5), è stata successivamente modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE(6) per tener conto degli sviluppi del settore zootecnico nella Comunità.

(3) Gli ovini e i caprini condividono con i bovini e i suini non solo sistemi di allevamento analoghi, ma anche la sensibilità ad una serie comune di malattie.

(4) I movimenti di ovini hanno contribuito notevolmente alla diffusione dell'afta epizootica in alcune regioni della Comunità durante l'epidemia del 2001. Le condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini sono state pertanto rafforzate con la decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE(7).

(5) Nel dicembre 2001, al termine della crisi dell'afta epizootica, la presidenza belga del Consiglio e la Commissione hanno organizzato congiuntamente una Conferenza internazionale sulla prevenzione e la lotta contro l'afta epizootica, allo scopo di trarre le prime conclusioni in merito all'epidemia del 2001. La Conferenza ha invitato la Commissione a presentare proposte adeguate di norme comunitarie volte a prevenire in futuro l'insorgere di tali focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurne al minimo gli effetti economici nefasti. Sono stati chiesti in particolare controlli più efficaci sui movimenti degli animali sensibili tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite.

(6) La presente direttiva intende quindi potenziare i controlli sui movimenti di ovini e caprini in modo da accrescere le garanzie sanitarie fornite dagli Stati membri per gli scambi intracomunitari di animali di queste specie in conformità della direttiva 64/432/CEE.

(7) È necessario prevedere una procedura rapida per l'aggiornamento dei certificati sanitari.

(8) La direttiva 91/68/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

a) Si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 2 della direttiva 91/628/CEE, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(8), ove pertinenti.

b) Inoltre, ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) 'ovini o caprini da macello': gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;

2) 'ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento': gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 3, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;

3) 'ovini o caprini da ingrasso': gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;

4) 'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi': l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, sezione I;

5) 'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi': l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;

6) 'malattie soggette a dichiarazione obbligatoria': le malattie elencate nell'allegato B, sezione I;

7) 'veterinario ufficiale': il veterinario designato dell'autorità centrale competente dello Stato membro;

8) 'azienda di origine': l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente come richiesto dalla presente direttiva e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dalle autorità competenti;

9) 'centro di raccolta': i centri di raccolta e i mercati nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;

10) 'centro di raccolta riconosciuto': gli impianti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari;

11) 'commerciante': una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà;

12) 'impianto riconosciuto del commerciante': gli impianti gestiti da un commerciante ai sensi del punto 11 e riconosciuti dalle autorità competenti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari;

13) 'trasportatore': una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE;

14) 'regione': la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km2, che è soggetta al controllo delle autorità competenti e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater.

2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 5, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono...

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