Council Directive 2003/61/EC of 18 June 2003 amending Directives 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed, 66/402/EEC on the marketing of cereal seed, 68/193/EEC on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine, 92/33/EEC on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed, 92/34/EEC on the marketing of propagating and planting material of fruit plants, 98/56/EC on the marketing of propagating material of ornamental plants, 2002/54/EC on the marketing of beet seed, 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed, 2002/56/EC on the marketing of seed potatoes and 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants as regards Community comparative tests and trials

Published date03 July 2003
Subject MatterPlant health legislation,Seeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 03 July 2003
EUR-Lex - 32003L0061 - IT 32003L0061

Direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 03/07/2003 pag. 0023 - 0028


Direttiva 2003/61/CE del Consiglio

del 18 giugno 2003

recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di assicurare che, all'occorrenza, le disposizioni relative al coordinamento, all'esecuzione e al controllo delle analisi comparative comunitarie siano adottate conformemente alle procedure fissate nei testi seguenti:

direttiva 66/401/CEE(4), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

direttiva 66/402/CEE(5), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

direttiva 68/193/CEE(6), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

direttiva 92/33/CEE(7), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

direttiva 92/34/CEE(8), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

direttiva 98/56/CE(9), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

direttiva 2002/54/CE(10), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

direttiva 2002/55/CE(11), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

direttiva 2002/56/CE(12), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e

direttiva 2002/57/CE(13), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3.

(2) L'esistenza di queste disposizioni obbligatorie ha presupposto in passato l'erogazione di un contributo comunitario per l'esecuzione delle suddette analisi comparative comunitarie.

(3) Le prove e le analisi dovrebbero essere effettuate per le specie e alle condizioni elencate nelle suddette direttive indipendentemente dal fatto che le disposizioni siano obbligatorie o discrezionali.

(4) Le prove e le analisi dovrebbero coprire in particolare le sementi e i materiali di moltiplicazione raccolti nei paesi terzi, le sementi e i materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica nonché le sementi e i materiali di moltiplicazione commercializzati per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

(5) È inoltre appropriato armonizzare il testo degli articoli pertinenti delle suddette direttive.

(6) Nell'interesse della trasparenza è necessario fissare una base giuridica chiara per il contributo finanziario della Comunità. Occorre pertanto adottare disposizioni relative alle misure finanziarie della Comunità per l'esecuzione delle analisi comparative comunitarie che comportano spese obbligatorie del bilancio comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1) L'articolo 20 della direttiva 66/401/CEE è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- sementi raccolte in paesi terzi,

- sementi adatte all'agricoltura biologica,

- sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2."

2) L'articolo 20 della direttiva 66/402/CEE è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di...

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