Council Directive 2003/92/EC of 7 October 2003 amending Directive 77/388/EEC as regards the rules on the place of supply of gas and electricity

Published date11 October 2003
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Value added tax
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 260, 11 October 2003
EUR-Lex - 32003L0092 - IT 32003L0092

Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 11/10/2003 pag. 0008 - 0009


Direttiva 2003/92/CE del Consiglio

del 7 ottobre 2003

che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

considerando quanto segue:

(1) La crescente liberalizzazione dei settori del gas e dell'energia elettrica al fine di completare il rispettivo mercato interno ha rivelato la necessità di rivedere le attuali norme IVA sul luogo di cessione di tali beni, di cui alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), in modo da modernizzare e semplificare il funzionamento del regime IVA nell'ambito del mercato interno, secondo la strategia che la Commissione si è impegnata a condurre in questo campo.

(2) L'elettricità e il gas sono considerati beni ai fini dell'IVA e pertanto il loro luogo di cessione per le transazioni transfrontaliere va determinato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, poiché l'elettricità e il gas sono fisicamente difficili da rintracciare, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione secondo le norme attuali.

(3) Per realizzare un vero mercato interno dell'energia elettrica e del gas che sia privo di ostacoli IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell'elettricità prima che i beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe essere il luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività economica.

(4) La cessione di elettricità e gas nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, andrebbe tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni, in modo da garantire che l'imposizione abbia luogo nel paese in cui avviene...

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