Council Directive 2004/56/EC of 21 April 2004 amending Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation, certain excise duties and taxation of insurance premiums

Published date29 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004
EUR-Lex - 32004L0056 - IT 32004L0056

Direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0070 - 0072


Direttiva 2004/56/CE del Consiglio

del 21 aprile 2004

che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi(3), ha stabilito i principi fondamentali della cooperazione amministrativa e dello scambio d'informazioni tra gli Stati membri per individuare e prevenire l'evasione e la frode fiscali e per consentire agli Stati membri di effettuare un corretto accertamento dell'imposta. È essenziale migliorare, ampliare e aggiornare tali principi.

(2) Quando uno Stato membro conduce indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere a una richiesta di assistenza esso dovrebbe essere considerato come se agisse per conto proprio; in tal modo si applicherà al processo di raccolta d'informazioni un unico insieme di norme, e lo svolgimento delle indagini non sarà compromesso da ritardi.

(3) Se si vuole che la lotta contro la frode fiscale sia efficace, non è appropriato che uno Stato membro che abbia ricevuto informazioni da un altro Stato membro debba successivamente chiedere l'autorizzazione a divulgare le informazioni nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze.

(4) Si dovrebbe chiarire che uno Stato membro non è obbligato ad effettuare indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere ad una richiesta di assistenza, se la sua legislazione o la prassi amministrativa non consente alla sua autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere tali informazioni.

(5) L'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare di fornire informazioni o assistenza quando lo Stato membro...

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