Council Directive 2004/56/EC of 21 April 2004 amending Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation, certain excise duties and taxation of insurance premiums
Published date | 29 April 2004 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004 |
Direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0070 - 0072
Direttiva 2004/56/CE del Consiglio
del 21 aprile 2004
che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi(3), ha stabilito i principi fondamentali della cooperazione amministrativa e dello scambio d'informazioni tra gli Stati membri per individuare e prevenire l'evasione e la frode fiscali e per consentire agli Stati membri di effettuare un corretto accertamento dell'imposta. È essenziale migliorare, ampliare e aggiornare tali principi.
(2) Quando uno Stato membro conduce indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere a una richiesta di assistenza esso dovrebbe essere considerato come se agisse per conto proprio; in tal modo si applicherà al processo di raccolta d'informazioni un unico insieme di norme, e lo svolgimento delle indagini non sarà compromesso da ritardi.
(3) Se si vuole che la lotta contro la frode fiscale sia efficace, non è appropriato che uno Stato membro che abbia ricevuto informazioni da un altro Stato membro debba successivamente chiedere l'autorizzazione a divulgare le informazioni nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze.
(4) Si dovrebbe chiarire che uno Stato membro non è obbligato ad effettuare indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere ad una richiesta di assistenza, se la sua legislazione o la prassi amministrativa non consente alla sua autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere tali informazioni.
(5) L'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare di fornire informazioni o assistenza quando lo Stato membro...
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