L_2004168IT.01003501.xml
1.5.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 168/35 |
DIRETTIVA 2004/66/CE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004
che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione») (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2) (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) | Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1o maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa. |
(2) | Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qualora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. |
(3) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/45/CE (3), 2002/83/CE (4), 2003/37/CE (5) e 2003/59/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE (7), 91/414/CEE (8), 96/26/CE (9), 2003/48/CE (10) e 2003/49/CE (11), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE, 2003/59/CE, 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE sono modificate come indicato nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione. Per quanto riguarda le disposizioni della presente direttiva che adeguano la direttiva 91/414/CE modificata, nonché le direttive 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE, la data di recepimento è quella stabilita. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva nonché una tavola che ne precisa la concordanza con le specifiche disposizioni della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore solo con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 26 aprile 2004.
Per il Consiglio
B. COWEN
Il Presidente
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.
(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(3) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
(5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(7) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).
(8) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(9) GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(10) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
(11) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.
ALLEGATO
I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. VEICOLI A MOTORE
Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE.
a) | Nell'allegato II, capitolo C, appendice 1, punto 1, primo trattino, è inserito quanto segue: «“8 per la Repubblica ceca”, “29 per l'Estonia”, “CY per Cipro”, “32 per la Lettonia”, “36 per la Lituania”, “7 per l'Ungheria”, “MT per Malta”, “20 per la Polonia”, “26 per la Slovenia”, “27 per la Slovacchia”.» |
b) | Nell'allegato III, parte I, «A – Trattori completi/completati», il punto 16 è sostituito dal seguente: «» |
c) | Nell'allegato III, parte I, «B – Rimorchi agricoli o forestali – completi/completati», il punto 16 è sostituito dal seguente: «» |
d) | Nell'allegato III, parte I, «C – Macchine intercambiabili trainate – complete/completate», il punto 16 è sostituito dal seguente: «» |
e) | Nell'allegato III, parte II, «A – Rimorchi agricoli o forestali – incompleti», il punto 16 è sostituito dal seguente: «» |
f) | Nell'allegato III, parte II, «B – Macchine intercambiabili trainate – incomplete», il punto 16 è sostituito dal seguente: «» |
B. PRODOTTI CHIMICI
Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Nell'allegato VI, parte A, punto 5, l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
II. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
a) | Nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è inserito quanto segue:
| tra le voci per Belgio e Danimarca:
«— | per quanto riguarda la Repubblica ceca: “akciová společnost”, “družstvo”,» | |
| tra le voci per Germania e Grecia:
«— | per quanto riguarda la Repubblica di Estonia: “aktsiaselts”,» | |
| tra le voci per Italia e Lussemburgo:
«— | per quanto riguarda la Repubblica di Cipro: “Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση”, |
— | per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia: “apdrošināšanas akciju sabiedrība”, “savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība”, |
— | per quanto riguarda la Repubblica di Lituania: “akcinės bendrovės”, “uždarosios akcinės bendrovės”,» | |
| tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi:
«— | per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria: “biztosító részvénytársaság”, “biztosító szövetkezet”, “biztosító egyesület”, “külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe”, |
— | per quanto riguarda la Repubblica di Malta: “kumpanija pubblika”, “kumpanija privata”, “fergħa”, “Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut”,» | |
| tra le voci per Austria e Portogallo:
«— | per quanto riguarda la Repubblica di Polonia: “spółka akcyjna”, “towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych”,» | |
| tra le voci per Portogallo e Finlandia:
«— | per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia: “delniška družba”, “družba za vzajemno zavarovanje”, |
— | per quanto riguarda la Repubblica slovacca: “akciová spoločnost”.». | | |
b) | Nell'articolo 18, paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— | alla data del 1o gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia,». | |
c) | Nell'articolo 18, paragrafo 3, dopo il terzo trattino è aggiunto il trattino seguente:
«— | alla data del 1o maggio 2004 per le imprese autorizzate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, nella Slovenia e nella Slovacchia, e». | |
III. AGRICOLTURA
NORMATIVA FITOSANITARIA
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
a) | Nell'allegato IV, il punto 1.1. è sostituito dal seguente: «1.1. Rischi particolari per l'uomo (RSh) RSh 1
|
...