Council Directive 2004/84/EC of 10 June 2004 amending Directive 2001/113/EC relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption
Published date | 30 May 2006 |
Subject Matter | Approximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles |
19.6.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 219/8 |
DIRETTIVA 2004/84/CE DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 2004
che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2001/113/CE (1) stabilisce i requisiti fondamentali che devono soddisfare taluni prodotti definiti nell'allegato I, tra cui «confettura» e «marmellata», affinché tali prodotti possano circolare liberamente nel mercato interno. |
(2) | Nella versione in lingua tedesca, le denominazioni di vendita «confettura» e «marmellata» sono state tradotte rispettivamente «Konfitüre» e «Marmelade». |
(3) | In taluni mercati locali dell’Austria e della Germania, quali mercati agricoli o mercati settimanali, la denominazione «Marmelade» è tradizionalmente utilizzata anche con il significato di «confettura»; in tali casi, per «marmellata» è impiegato il termine «Marmelade aus Zitrusfrüchten», al fine di distinguere le due categorie di prodotti. |
(4) | È pertanto opportuno che l’Austria e la Germania tengano conto di tali tradizioni nell’adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/113/CE. |
(5) | La presente direttiva dovrebbe applicarsi a partire dal 12 luglio 2004, al fine di spiegare compiutamente i propri effetti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2001/113/CE nella versione in lingua tedesca è sostituito dall’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa è applicabile a partire dal 12 luglio 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
D. AHERN
(1) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.
ALLEGATO
ANHANG I
VERKEHRSBEZEICHNUNGEN, BESCHREIBUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DER ERZEUGNISSE
I. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
— | ‚Konfitüre‘ (1) ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, Pülpe und/oder Fruchtmark einer oder mehrerer Fruchtsorte(n) und Wasser. Abweichend davon darf Konfitüre von Zitrusfrüchten aus der in Streifen und/oder in Stücke geschnittenen ganzen Frucht hergestellt werden. Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Pülpe und/oder Fruchtmark beträgt mindestens
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