Council Directive 2005/19/EC of 17 February 2005 amending Directive 90/434/EEC 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States

Published date13 June 2006
Subject MatterTaxation
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4.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58/19

DIRETTIVA 2005/19/CE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/434/CEE (3) ha introdotto norme comuni applicabili alle ristrutturazioni aziendali che sono neutre sotto il profilo della concorrenza.
(2) Scopo della direttiva 90/434/CEE è rinviare l’imposizione del reddito, degli utili e delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali e tutelare i diritti di imposizione degli Stati membri.
(3) Uno degli scopi della direttiva 90/434/CEE è eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, quali la duplice imposizione. Nella misura in cui tale obiettivo non è pienamente raggiunto con le disposizioni di detta direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al raggiungimento di tale scopo.
(4) L’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 90/434/CEE, in vigore dal gennaio 1992, ha evidenziato i diversi modi di migliorarla e di estendere gli effetti positivi delle norme comuni adottate nel 1990.
(5) L’8 ottobre 2001, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 (4), relativo allo statuto della Società europea (SE), e la direttiva 2001/86/CE (5), che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Il 22 luglio 2003, inoltre, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003 (6), relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), e la direttiva 2003/72/CE (7), che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Una delle caratteristiche salienti di questi strumenti è la possibilità per la SE e la SCE di trasferire la loro sede sociale da uno Stato membro all’altro senza essere sciolte e messe in liquidazione.
(6) Il trasferimento della sede sociale è un modo di esercitare la libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e 48 del trattato. L’operazione non comporta trasferimenti di attivo né dà luogo a reddito, utili o plusvalenze per la società e per i suoi soci. La decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non dovrebbe essere ostacolata da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE da uno Stato membro a un altro non sempre comporta che la SE o la SCE perda la residenza nel primo Stato membro. La residenza fiscale della SE o della SCE continua ad essere determinata dalla legislazione nazionale e dai trattati fiscali.
(7) Il trasferimento della sede sociale di una società, o una circostanza connessa con tale trasferimento, che comporti un cambiamento della residenza fiscale, può dar luogo a un certo tipo di imposizione nello Stato membro dal quale la sede è trasferita. L’imposizione può aver luogo anche qualora il trasferimento della sede sociale, o la circostanza connessa con tale trasferimento, non comporti un cambiamento della residenza fiscale. Per far fronte a questa eventualità, per quanto riguarda la SE o la SCE, nella direttiva 90/434/CEE sono state introdotte alcune nuove regole. Nei casi in cui, a seguito del trasferimento della sede sociale, l’attivo della SE o della SCE rimane effettivamente collegato con una stabile organizzazione che faccia parte della SE o della SCE e sia situata nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, questa stabile organizzazione dovrebbe godere di vantaggi simili a quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 90/434/CEE. Detti articoli riguardano gli accantonamenti e le riserve in franchigia d’imposta, nonché il trasferimento delle perdite. Inoltre, conformemente ai principi del trattato, l’imposizione dei soci in occasione del trasferimento della sede sociale dovrebbe essere esclusa. Considerato l’obbligo per gli Stati membri, a norma del trattato, di adottare le misure necessarie per abolire la doppia imposizione, non è per ora necessario fissare norme comuni per disciplinare la residenza fiscale della SE o della SCE.
(8) La direttiva 90/434/CEE non riguarda le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro riconosciute nello Stato membro di residenza di una SE o di una SCE. In particolare, qualora la sede sociale di una SE o di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, tale trasferimento non impedisce al precedente Stato membro di residenza di reintegrare a tempo debito le perdite della stabile organizzazione.
(9) La direttiva 90/434/CEE non contempla le scissioni che non comportano lo scioglimento della società che trasferisce determinati rami di attività. Occorrerebbe quindi estendere a questo tipo di operazioni l’articolo 4 di detta direttiva.
(10) L’articolo 3 della direttiva 90/434/CEE definisce le società da essa contemplate e l’allegato della medesima elenca i tipi di società ai quali si applica la direttiva. Certi tipi di società, tuttavia, non figurano nell’elenco di detto allegato pur essendo residenti per scopi fiscali in uno Stato membro e soggette all’imposta sulle società nel suo territorio. L’esperienza dimostra che si tratta di una lacuna ingiustificabile, per cui occorrerebbe estendere l’ambito di applicazione della direttiva alle entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutte le condizioni richieste.
(11) Visto che la SE è una società pubblica a responsabilità limitata, che la SCE è una società cooperativa e che entrambe sono simili, per natura, ad altri tipi di società contemplate dalla direttiva 90/434/CEE, occorrerebbe aggiungere la SE e la SCE all’elenco di cui all’allegato della direttiva 90/434/CEE.
(12) Le altre nuove società aggiunte all’elenco dell’allegato della presente direttiva sono società soggette a imposta nei rispettivi Stati membri di residenza, ma alcune di essere vengono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettivi i vantaggi della direttiva 90/434/CEE, gli Stati membri che considerano le società soggette a imposta non residenti trasparenti sotto il profilo fiscale dovrebbero applicare loro i vantaggi suddetti. Tuttavia, considerato il diverso trattamento fiscale che gli Stati membri riservano a queste specifiche società soggette a imposta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare le disposizioni pertinenti della direttiva quando tassano un azionista diretto o indiretto di tali società.
(13) Qualora i soci delle società che intervengono nelle operazioni disciplinate dalla direttiva 90/434/CEE siano considerati trasparenti sotto il profilo fiscale, le persone che hanno una partecipazione nell’azionariato non dovrebbero essere tassate in occasione delle ristrutturazioni.
(14) Sussiste qualche dubbio circa l’applicazione della direttiva 90/434/CEE alla trasformazione di filiali in consociate. In queste circostanze, l’attivo collegato a una stabile organizzazione e che costituisce un «ramo di attività», ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva 90/434/CEE, viene trasferito a una società appena costituita, che diventa una consociata della società conferente. Occorrerebbe quindi precisare che la direttiva copre il conferimento d’attivo da una società di uno Stato membro, sotto forma di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, a una società di quest’ultimo.
(15) L’attuale definizione di «scambio di azioni», di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 90/434/CEE, non precisa se questo termine comprenda ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Non è raro che gli statuti delle società e le regole di voto siano formulati in modo che siano necessarie ulteriori acquisizioni prima che l’acquirente possa ottenere il controllo totale della società destinataria. La definizione di «scambio di azioni» dovrebbe pertanto essere modificata per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni.
(16) Nel caso delle fusioni e delle scissioni, la società beneficiaria può ricavare un utile dalla differenza in valore tra gli elementi d’attivo e di passivo ricevuti e le azioni che deteneva eventualmente nella società conferente e che sono state annullate a seguito di queste operazioni. Queste plusvalenze godono di un’esenzione a norma dell’articolo 7 della direttiva 90/434/CEE, poiché la società beneficiaria avrebbe potuto ottenerle con altrettanta facilità sotto forma di utili distribuiti dalla società conferente che sarebbero stati esonerati a norma della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (8). Sebbene gli obiettivi della direttiva 90/434/CEE e della direttiva 90/435/CEE a tale riguardo siano gli stessi, le condizioni imposte sono diverse, per cui occorrerebbe modificare la direttiva 90/434/CEE onde allineare i suoi requisiti con quelli della direttiva 90/435/CEE e tener conto della soglia di partecipazione più bassa contenuta in detta direttiva.
(17) Data l’estensione della
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