Direttiva 2007/61/CE del Consiglio del 26 settembre 2007 che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

Published date04 October 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Milk products,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 258, 04 October 2007
TESTO consolidato: 32007L0061 — IT — 04.10.2007

2007L0061 — IT — 04.10.2007 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA 2007/61/CE DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2007 che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (GU L 258 dell'4.10.2007, pag. 27)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 159, 16.6.2016, pag. 25 (2007/61/CE)




▼B

DIRETTIVA 2007/61/CE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana



Articolo 1

La direttiva 2001/114/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 2 è soppresso;

2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative unitamente ad una tavola che mostri la concordanza tra di esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2001/114/CE è modificato come segue:

1) al punto 1 «Latte parzialmente...

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