Council Directive 2007/74/EC of 20 December 2007 on the exemption from value added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries

Published date29 December 2007
Subject MatterTaxation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 29 December 2007
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29.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346/6

DIRETTIVA 2007/74/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (1) ha istituito un sistema comunitario di esenzioni fiscali. Tale sistema deve essere mantenuto in vigore, sia al fine di evitare la doppia imposizione sia nei casi in cui, date le condizioni alle quali le merci vengono importate, non sussiste l’esigenza di proteggere l’economia, ma deve continuare ad applicarsi solo alle importazioni non commerciali di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi.
(2) Tuttavia, tenuto conto del numero di modifiche necessarie, nonché dell’esigenza di adeguare la direttiva 69/169/CEE all’allargamento e alle nuove frontiere esterne della Comunità e di ristrutturare e semplificare talune disposizioni a fini di chiarezza, la revisione completa, l’abrogazione e la sostituzione della direttiva 69/169/CEE appaiono giustificate.
(3) I limiti quantitativi e le soglie monetarie cui sono soggette le esenzioni dovrebbero rispondere alle esigenze attuali degli Stati membri.
(4) La soglia monetaria dovrebbe essere stabilita tenendo conto del cambiamento del valore reale del denaro dall’ultimo aumento nel 1994 e dovrebbe anche riflettere l’abolizione dei limiti quantitativi sui prodotti soggetti alle accise in alcuni Stati membri che rientrano ora nel massimale generale applicabile all’IVA.
(5) La facilità degli acquisti all’estero potrebbe essere fonte di problemi per gli Stati membri che condividono una frontiera terrestre con paesi terzi in cui i prezzi siano notevolmente inferiori. È giustificato pertanto fissare una soglia monetaria inferiore per forme di viaggio diverse dal viaggio aereo o marittimo.
(6) In base all’esperienza della Commissione i limiti quantitativi per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche si sono, in linea generale, dimostrati adeguati e dovrebbero pertanto essere mantenuti.
(7) I limiti quantitativi per l’esenzione delle merci soggette ad accise dovrebbero rispecchiare il regime di tassazione vigente per tali merci negli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno stabilire un limite per la birra mentre devono essere soppressi i limiti per i profumi, il caffè e il tè.
(8) È opportuno consentire agli Stati membri di fissare soglie monetarie inferiori per i bambini e di escludere i minori dalle esenzioni per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute.
(9) Tenuto conto dell’esigenza di promuovere un livello elevato di tutela della salute per i cittadini comunitari, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare limiti quantitativi ridotti per l’esenzione dei prodotti del tabacco.
(10) Gli Stati membri dovrebbero potere applicare esenzioni più limitate per i lavoratori frontalieri e per le persone residenti in prossimità delle frontiere comunitarie, nonché per il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nei viaggi internazionali, considerata la situazione particolare in cui si trovano tali categorie di soggetti a causa del loro luogo di residenza o delle loro condizioni di lavoro.
(11) Si deve ricordare che l’Austria condivide una frontiera terrestre con la Samnauntal, un’enclave svizzera in cui si applica un regime fiscale specifico che comporta una tassazione notevolmente inferiore rispetto a quella applicabile in base alla normativa del resto della Svizzera e in particolare del cantone dei Grigioni di cui la Samnauntal fa parte. In considerazione di questa situazione speciale, che ha indotto l’Austria ad applicare limiti quantitativi inferiori ai prodotti del tabacco per quanto riguarda tale enclave conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 69/169/CEE, è opportuno consentire a detto Stato membro di applicare solo alla Samnauntal il limite inferiore previsto per i prodotti del tabacco dalla presente direttiva.
(12) Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro dovrebbe essere istituito un meccanismo volto a consentire la conversione in euro degli importi espressi in valuta nazionale e garantire in tal modo la parità di trattamento negli Stati membri.
(13) L’importo al quale gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione delle imposte sull’importazione di merci dovrebbe essere aumentato affinché rispecchi i valori monetari attuali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva disciplina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalle accise delle merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da un paese terzo o un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise, quali definiti all’articolo 3.

Articolo 2

Quando un viaggio comporta il transito nel territorio di un paese terzo o la partenza da un territorio di cui all’articolo 1 la presente direttiva si applica solo se il viaggiatore non è in grado di dimostrare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro e non beneficiano di alcun rimborso dell’IVA o delle accise.

Il sorvolo senza atterraggio non è considerato transito.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «paese terzo»: qualsiasi paese diverso dagli Stati membri dell’Unione europea. Tenuto conto dell’accordo fiscale tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963 e della convenzione di amicizia e buon vicinato tra l’Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, Monaco non è considerato paese terzo e San Marino non è considerato paese terzo per quanto riguarda le accise;
2) «territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise»: qualsiasi territorio, diverso dal territorio di un paese terzo, in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE (2) e/o la direttiva 92/12/CEE. Tenuto conto dell’accordo tra i governi del Regno Unito e dell’Isola di Man in materia di dogane e accise e questioni connesse del 15 ottobre 1979, l’Isola di Man non è considerata quale territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise;
3) «viaggiatori aerei» e «viaggiatori via mare»: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l’aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;
4) «aviazione privata da diporto» e «navigazione privata da
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