Council Directive 2008/117/EC of 16 December 2008 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax to combat tax evasion connected with intra-Community transactions

Coming into Force21 January 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0117
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj
Published date20 January 2009
Date16 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 14, 20 January 2009
L_2009014IT.01000701.xml
20.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14/7

DIRETTIVA 2008/117/CE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Le frodi relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono in maniera significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e perturbano l’attività economica del mercato interno creando flussi di beni non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi.
(2) Le carenze del regime intracomunitario dell’IVA, in particolare quelle del sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all’interno della Comunità, introdotto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), sono una delle cause delle frodi. In special modo, il tempo che intercorre tra un’operazione e lo scambio delle relative informazioni nell’ambito del sistema di scambio di informazioni sull’IVA ostacola l’uso efficace delle informazioni stesse ai fini della lotta contro la frode.
(3) Per contrastare con efficacia tali frodi, è necessario che l’amministrazione dello Stato membro nel quale l’IVA è esigibile disponga, entro un termine non superiore a un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni.
(4) Affinché la verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini della lotta contro la frode, è opportuno far sì che sia il fornitore, sia l’acquirente o il destinatario dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo d’imposta.
(5) Tenuto conto dell’evoluzione dell’ambiente e degli strumenti di lavoro degli operatori, è opportuno accertarsi che tali dichiarazioni, per ridurre al minimo i loro oneri amministrativi, possano essere rese mediante procedure elettroniche semplici.
(6) Per mantenere l’equilibrio tra gli obiettivi della Comunità in materia di lotta contro la frode fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi degli operatori economici, occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, laddove il relativo importo non sia significativo. Gli Stati membri che desiderano organizzare un’entrata in applicazione graduale di tale possibilità dovrebbero potere, a titolo transitorio, fissare il suddetto importo ad un livello più elevato. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale le informazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.
(7) La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell’impatto dell’accelerazione dello scambio di informazioni sulla capacità degli Stati membri di lottare contro la frode relativa all’IVA e delle opzioni summenzionate dopo un anno di applicazione delle nuove disposizioni, in particolare per determinare se occorre mantenere tali opzioni.
(8) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista per combattere
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