Council Directive 2009/47/EC of 5 May 2009 amending Directive 2006/112/EC as regards reduced rates of value added tax

Published date09 May 2009
Subject MatterApproximation of laws,Taxation,Value added tax
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 116, 09 May 2009
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9.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/18

DIRETTIVA 2009/47/CE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), autorizza gli Stati membri ad applicare una o due aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5 % e che si applicano unicamente ad un elenco limitativo di cessioni di beni e prestazioni di servizi.
(2) La Commissione, nella sua comunicazione sulle aliquote IVA diverse dall’aliquota IVA normale presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2007, ha concluso che l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone reali problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, a determinate condizioni, avere effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta contro l’economia sommersa. È dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte ai servizi ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010 nonché ai servizi di ristorazione e catering.
(3) Dato che, riguardo alla fornitura di bevande alcoliche e/o non alcoliche nel quadro dei servizi di ristorazione e catering, può essere giustificato riservare un trattamento di tali bevande diverso da quello previsto nel quadro della fornitura di prodotti alimentari, è opportuno prevedere esplicitamente che gli Stati membri possano includere o escludere la fornitura di bevande alcoliche e/o non alcoliche quando applicano un’aliquota ridotta alla prestazione di servizi di ristorazione e catering di cui all’allegato III della direttiva 2006/112/CE.
(4) La direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere ulteriormente modificata per consentire l’applicazione di aliquote ridotte o di un’esenzione, rispettivamente, in un numero limitato di situazioni specifiche per motivi sociali o sanitari nonché per precisare e adeguare al progresso tecnologico il riferimento ai libri nell’allegato III di tale direttiva.
(5) Il contenuto di talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE concernenti le deroghe esistenti e l’elenco di cui all’allegato IV saranno contemplati dall’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte sulla base della presente direttiva. Per ragioni di chiarezza dette disposizioni e l’allegato IV della direttiva 2006/112/CE dovrebbero essere soppressi.
(6) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 104 bis Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 alla cessione di gas di petrolio
...

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