Council Directive 2010/23/EU of 16 March 2010 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards an optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain services susceptible to fraud
Published date | 20 March 2010 |
Subject Matter | Taxation,Approximation of laws,Value added tax |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 72, 20 March 2010 |
20.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 72/1 |
DIRETTIVA 2010/23/UE DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 2010
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) | A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, nel caso delle operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello della costruzione o dei rifiuti, è previsto che l’obbligo di versare l’IVA spetti al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi. |
(2) | Tenuto conto della gravità delle frodi in materia di IVA, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati, a titolo temporaneo, ad applicare un meccanismo in base al quale l’obbligo di versare l’IVA spetti al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE (4) e altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva. |
(3) | Contrariamente ad un’applicazione generale, l’introduzione di un meccanismo mirato a tali servizi che, secondo l’esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del regime dell’IVA, quali i pagamenti frazionati. |
(4) | Gli Stati membri dovrebbero redigere una relazione di valutazione sull’applicazione del meccanismo in modo da consentire una valutazione della sua efficacia. |
(5) | Per valutare in modo trasparente l’effetto dell’applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è opportuno che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti stabiliti dagli stessi. Tale valutazione dovrebbe indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali conseguenti trasferimenti di attività fraudolente verso altri servizi. È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi. |
(6) | È opportuno che ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento delle attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi contemplati dalla presente direttiva presenti una relazione al riguardo. |
(7) | Per offrire a tutti gli Stati membri l’opzione di applicare tale meccanismo è necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE. |
(8) | Poiché l’obiettivo della |
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