Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)

Published date05 July 2011
Subject Mattertabaco,fiscalidad,tabac,fiscalité
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 176, 5 de julio de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 176, 5 juillet 2011
TESTO consolidato: 32011L0064 — IT — 05.07.2011

2011L0064 — IT — 05.07.2011 — 000.001


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►B DIRETTIVA 2011/64/UE DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) (GU L 176 dell'5.7.2011, pag. 24)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 122, 12.5.2016, pag. 62 (2011/64/UE)




▼B

DIRETTIVA 2011/64/UE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato

(codificazione)



CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.



CAPO 2

DEFINIZIONI

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono:

a) le sigarette;

b) i sigari e i sigaretti;

c) il tabacco da fumo:

i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette;

ii) gli altri tabacchi da fumo.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all’articolo 3 o all’articolo 5, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

3. Fatte salve le disposizioni dell’Unione già in vigore, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 4 e 5 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d’imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, per sigarette si intendono:

a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

2. Ai fini dell’applicazione dell’accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.

Articolo 4

1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

a) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

2. In deroga al paragrafo 1, il comma che segue può continuare ad essere applicato dalla Germania e dall’Ungheria fino al 31 dicembre 2014.

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

a) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;

b) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

c) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30o rispetto all’asse longitudinale del sigaro;

d) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

3. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che corrispondono agli altri criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono:

a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell’articolo 3 e nell’articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

2. Il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore a 1,5 millimetri è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5 millimetri od oltre e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

Articolo 6

Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.



CAPO 3

DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

Articolo 7

1. Le sigarette prodotte nell’Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un’accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell’accisa ad valorem riscossa sulle sigarette.

2. L’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

3. Nella fase finale dell’armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l’accisa specifica e la somma dell’accisa ad valorem e dell’imposta sul volume d’affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l’accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell’elemento specifico dell’accisa, ai sensi dell’articolo 8, siano rigidamente rispettate.

Articolo 8

1. La percentuale dell’elemento specifico dell’accisa nell’importo dell’onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente.

3. Fino al 31 dicembre 2013 l’elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

a) l’accisa specifica;

b) l’accisa ad valorem e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

4. Dal 1o gennaio 2014 l’elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

a) l’accisa specifica;

b) l’accisa ad valorem e l’IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l’elemento specifico dell’accisa, espresso in percentuale dell’onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell’onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l’importo dell’accisa specifica fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette.

Articolo 9

1. Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capitolo.

2. Il paragrafo 1 si...

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