Council Directive 2013/42/EU of 22 July 2013 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards a Quick Reaction Mechanism against VAT fraud

Published date26 July 2013
Subject MatterValue added tax,Approximation of laws,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 201, 26 July 2013
L_2013201IT.01000101.xml
26.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201/1

DIRETTIVA 2013/42/UE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su vasta scala.
(2) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.
(3) L'esperienza recente ha dimostrato che la procedura prevista all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE non è in grado di offrire risposte sufficientemente rapide alle richieste di misure urgenti da parte degli Stati membri.
(4) L'esperienza ha mostrato inoltre che la designazione del destinatario quale soggetto debitore dell'IVA (inversione contabile) è, in certi casi, una misura efficace per fermare le frodi in materia di IVA in settori specifici.
(5) In base alle disposizioni sull'inversione contabile degli articoli 199 e 199 bis della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri non hanno, relativamente alle categorie di beni e servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione di detti articoli, la flessibilità necessaria per reagire rapidamente alla frode improvvisa e massiccia. È dunque necessario elaborare disposizioni specifiche per affrontare tali situazioni.
(6) Tenuto conto dei casi massicci di frode verificatesi, una risposta rapida ed eccezionale ad ulteriori casi di frode improvvisa è assicurata nel migliore dei modi dalla misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM), che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato. Al fine di garantire che l'esercizio di tale facoltà sia proporzionato al problema, la Commissione, una volta in possesso dei dati pertinenti, dovrebbe disporre di un breve periodo per valutare la notifica e confermare se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inviare le proprie osservazioni alla Commissione affinché ne tenga conto e dovrebbero pertanto essere pienamente informati della notifica e delle informazioni supplementari fornite durante la procedura. Inoltre, il Consiglio dovrebbe decidere in merito ad ogni ulteriore applicazione dell'inversione contabile mediante una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
(7) Lo Stato membro che abbia notificato l'intenzione di applicare la misura speciale del QRM può farlo dopo che la Commissione abbia notificato l'assenza di obiezioni.
(8) Al fine di permettere l'ulteriore applicazione dell'inversione
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