Council Directive 64/224/EEC of 25 February 1964 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of intermediaries in commerce, industry and small craft industries

Coming into Force26 August 1964
End of Effective Date30 July 1999
Celex Number31964L0224
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1964/224/oj
Published date04 April 1964
Date25 February 1964
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 56, 4 avril 1964
EUR-Lex - 31964L0224 - IT 31964L0224

Direttiva 64/224/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Gazzetta ufficiale n. 056 del 04/04/1964 pag. 0869 - 0878
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0126
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0033


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (64/224/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo IV lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo V lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Considerando che la presente direttiva non si applica ad alcune attività di intermediari che appartengono a settori di attività per i quali saranno adottate direttive particolari ovvero che, a norma dei Programmi generali, devono essere liberalizzati a una data ulteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure alle attività d'intermediario del commercio all'ingrosso, dell'industria e dell'artigianato per prodotti tossici e agenti patogeni ; che per tali attività sorgono problemi particolari per quanto riguarda la protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, in conformità delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi a organizzazioni professionali devono essere eliminate se le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di questa facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è regolato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato; (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 468/63. (4) Cfr. pag. 876/64 della presente GU.

Considerando tuttavia che, per quanto riguarda le restrizioni alla libera prestazione di servizi, conviene prevedere, nell'ambito della presente direttiva, la loro soppressione per gli intermediari al servizio di una o più imprese comerciali, industriali o artigianali ; che non è sempre agevole, infatti, distinguere l'attività degli intermediari salariati da quella dei rappresentanti non...

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