Council Directive 64/427/EEC of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries falling within ISIC Major Groups 23-40 (Industry and small craft industries)

Published date23 July 1964
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 117, 23 juillet 1964
EUR-Lex - 31964L0427 - IT 31964L0427

Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato)

Gazzetta ufficiale n. 117 del 23/07/1964 pag. 1863 - 1870
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0148
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0043


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato) (64/427/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63, paragrafo 2 e l'articolo 66,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo V, secondo e terzo comma,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonchè dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

Considerando che, nel settore delle attività di trasformazione nell'industria e nell'artigianato, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio per l'attività in questione ; che la definizione di artigianato, e quindi la sua delimitazione rispetto all'industria, differiscono da uno Stato membro all'altro ; che d'altra parte, precisamente per le attività artigiane, esistono talvolta libertà di accesso e di esercizio, tal'altra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'ammissione all'attività professionale;

Considerando che all'atto dell'approvazione dei Programmi generali il Consiglio ha costatato che per l'artigianato si pongono, in ordine al coordinamento o al reciproco riconoscimento dei titoli, problemi la cui soluzione richiede una preparazione minuziosa;

Considerando che non è pertanto possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni ; che tale coordinamento dovrà essere attuato in un fase ulteriore;

Considerando tuttavia che in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai Programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

Considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere, nei paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

Considerando che è egualmente opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività (1)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (3)GU n. 182 del 12.12.1963, pag. 2895/63. (4)Vedi pag. 1869/64 della presente Gazzetta.

considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra per una o più attività, di esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare in particolare, in questi Stati un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza;

Considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione ; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il Trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

Considerando che le misure previste nella presente direttiva cesseranno di avere motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in argomento e l'esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori saranno stati attuati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali come anche per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate di trasformazione.

2. Le attività considerate sono quelle a cui si applica la direttiva del Consiglio del 7 luglio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria e artigianato).

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e per il relativo esercizio, procurano affinchè, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, un beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata, per la sua natura, la professione contemplata dal beneficiario stesso.

Articolo 3

Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenza e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata: a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;

b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto dallo...

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