Council Directive 66/403/EEC of 14 June 1966 on the marketing of seed potatoes

Published date11 July 1966
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 125, 11 juillet 1966
EUR-Lex - 31966L0403 - IT

Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(04) */

Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2320 - 2326
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0135
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0154
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0196
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0196
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0153


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (66/403/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme adeguati ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei tuberi-seme di patate a tuberi-seme di alta qualità ; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà stabili ed omogenee di patate, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le ultilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere tuberi-seme di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà e lo stato, sanitario mediante un controllo ufficiale;

Considerando che, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa, sono state elaborate raccomandazioni riguardanti la normalizzazione della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate che formano oggetto di scambi internazionali ; che queste raccomandazioni si riferiscono in particolare allo stato sanitario della discendenza ; che esse possono pertanto costituire una delle basi di un sistema di certificazione unificato nella Comunità;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, i tuberi-seme di patate devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati ; che la scelta dei termini tecnici «tuberi-seme di base» e «tuberi-seme certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere i tuberi-seme di patate non commercializzati dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica ; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporli a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie ai tuberi-seme per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico e lo stato sanitario, la qualità esteriore dei tuberi-seme di patate nella Comunità, devono essere previste tolleranze per quanto riguarda le impurità, taluni difetti e malattie dei tuberi-seme di patate;

Considerando che, per garantire l'individualità dei tuberi-seme, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno ; che, a questo scopo, (1)GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1770/64.

le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei tuberi-seme, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che i tuberi-seme rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previsti dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze quanto alla presenza di malattie, organismi nocivi o vettori dei medesimi:

Considerando che occorre che, in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT