Council Directive 66/404/EEC of 14 June 1966 on the marketing of forest reproductive material

Published date11 July 1966
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings,Forestry
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 125, 11 juillet 1966
EUR-Lex - 31966L0404 - IT 31966L0404

Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2326 - 2332
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0160
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0141
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0160
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0161
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0203


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (66/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che le foreste ricoprono il 21,6 % del territorio della Comunità Economica Europea, e che sia la rigenerazione di dette foreste che la costituzione di nuovi boschi richiedono una crescente quantità di materiali forestali di moltiplicazione;

Considerando che le ricerche svolte in materia di selezione forestale dimostrano la necessità di utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità genetica per accrescere in modo sostanziale la produzione delle foreste e migliorare così le condizioni di redditività della terra; (1)GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1777/64.

Considerando inoltre che vari Stati membri applicano, da un certo numero di anni, regolamentazioni ispirate a tali principi ; che le disparità esistenti tra dette regolamentazioni costituiscono un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri ; che occorre, nell'interesse di tutti gli Stati membri, instaurare norme comunitarie che comportino esigenze quanto mai elevate;

Considerando che occorre che tali norme siano applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali;

Considerando che una regolamentazione in tal senso deve tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto ai generi e alle specie forestali che hanno una funzione importante nei rimboschimenti destinati alla produzione del legno;

Considerando che allo stato attuale della tecnica forestale, per caratteri genetici s'intende il patrimonio ereditario dei materiali di moltiplicazione in contrapposizione alle qualità esteriori di tali materiali ; che i problemi relativi a tali qualità esteriori sono attualmente oggetto di uno studio non ancora portato a termine ; che, pertanto, la regolamentazione comunitaria deve limitarsi per ora ai caratteri genetici dei materiali di moltiplicazione;

Considerando che per i materiali di moltiplicazione della Comunità l'ammissione dei materiali di base e, quindi, la delimitazione delle regioni di provenienza costituiscono il fondamento della selezione ; che gli Stati membri devono applicare norme identiche che comportino esigenze quanto mai elevate per l'ammissione dei materiali di base ; che soltanto i materiali di moltiplicazione da essi derivati possono essere commercializzati ; che gli Stati membri devono stabilire un elenco delle regioni di provenienza che precisi l'origine dei materiali di base, ove sia nota;

Considerando che occorre escludere dalle norme comunitarie i materiali di moltiplicazione non commercializzati, data la loro scarsa importanza economica ; che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporli a particolari prescrizioni;

Considerando che talune deroghe devono essere ammesse per i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi;

Considerando che, oltre al valore genetico, deve essere garantita l'identità dei materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione o commercializzati;

Considerando che gli Stati membri devono essere autorizzati a prescrivere che i materiali di moltiplicazione introdotti nel loro territorio siano accompagnati da un certificato ufficiale;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle esigenze relative al valore genetico sia delle disposizioni intese a garantire l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali esigenze non possono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie ; che tali restrizioni comprendono in particolare il diritto degli Stati membri di escludere dalla commercializzazione i materiali di moltiplicazione non suscettibili di essere utilizzati nel loro territorio;

Considerando che i materiali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrono, quanto al valore genetico dei relativi materiali di base e alla loro identità, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione della Comunità;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di materiali di...

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